|
|
| >> Revisione
Penale |
|
La revisione delle sentenze penali
di condanna, disciplinata dagli artt. 629 e segg.
del codice di procedura penale, costituisce un'eccezione
alla regola della cosa giudicata e, pur mantenendo
il nucleo essenziale e tradizionale di mezzo straordinario
di impugnazione, tende ad esplicarsi in chiave costituzionale
(art. 24 comma 4 Cost.) come strumento di civiltà
giuridica informato ad una sempre più ampia
tutela a fronte del possibile errore giudiziario,
dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale
rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici.
|
|
La revisione delle sentenze di condanna
, comprese quelle di patteggiamento, può essere
chiesta in ogni tempo dal condannato, dai suoi prossimo
congiunti e dal Procuratore Generale, e si deve basare
su elementi di prova nuovi che siano tali da dimostrare
che il condannato deve essere prosciolto, e ciò
anche nell'ipotesi in cui la prova della colpevolezza
appaia contraddittoria o insufficiente
|
|
Il giudizio di revisione si svolge
innanzi la Corte di Appello territorialmente competente,
previa delibazione sull'ammissibilità della
richiesta.
La Corte di appello può sospendere in qualunque
momento l'esecuzione della pena quando gli elementi
di prova addotti rendono probabile il proscioglimento
del condannato.
Il condannato prosciolto ha diritto al risarcimento
dei danni per l'errore giudiziario subìto.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|