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Perchè una
pena ottenga il suo effetto basta che il male di essa
ecceda il bene che nasce dal delitto , e in questo
eccesso di male deve essere calcolata l'infallibilità
della pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe.
Tutto il di più è, dunque, superfluo
e perciò tirannico.
Così Cesare Beccaria nel suo " Dei Delitti
e delle Pene" concepiva il diritto punitivo dello
Stato.
Il livello di civiltà di una democrazia compiuta
sta proprio nell' equilibrio che deve sempre sussistere
tra l'esigenza della società a "retribuire"
la violazione dell'ordine giuridico da parte dei suoi
consociati, e le modalità di punizione degli
stessi.
La Repubblica Italiana riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale"
(art. 2)
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese" (art.
3)
. "È punita ogni violenza fisica
e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni
di libertà"
(art.13)
"L'imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato"
(art.27)
Il sistema dei principi, così, enunciato dalla
Costituzione Italiana preclude ogni trattamento punitivo
a danno del detenuto che travalichi il rispetto dei
diritti fondamentali dell'Uomo, o che non sia coerente
con la finalità di rieducazione dei condannati.
E nonostante il rigido quadro di principi costituzionali,
il sistema giudiziario e carcerario Italiano non è
rimasto immune dalle condanne della Corte Europea
dei Diritti dell'Uomo per violazione accertate della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che pure
ha forza vincolante nei confronti degli Stati aderenti.
La giurisprudenza della giurisdizione sovranazionale
costituisce, così, lo stimolo più importante
all'adeguamento del sistema carcerario italiano ai
principi contenuti nelle convenzioni internazionali
in materia di tutela dei Diritti dell'Uomo.
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