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	<title>Revisione Penale &#8211; Progetto Innocenti</title>
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	<description>Revisione Penale &#38; Tutela Diritti Detenuti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 06:39:24 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Revisione Penale &#8211; Progetto Innocenti</title>
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	<item>
		<title>PROVA NUOVA  &#8211; VALUTAZIONE DELLA PERSUASIVITA&#8217; UNITAMENTE ALLE PROVE GIA&#8217; ACQUISITE &#8211; CONTRADDITTORIO &#8211; NESSUN OBBLIGO</title>
		<link>https://www.progettoinnocenti.it/prova-nuova-valutazione-della-persuasivita-unitamente-alle-prove-gia-acquisite-contraddittorio-nessun-obbligo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 06:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza Revisione Penale]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza n. 25747 del 14 luglio 2025 In tema di revisione, la valutazione dell&#8217;affidabilità delle prove nuove costituisce un giudizio preliminare e distinto rispetto alla valutazione comparata delle prove nuove con quelle già acquisite nel giudizio conclusosi con condanna definitiva. La prova nuova può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze già considerate a fondamento della condanna solo se valutata immune da profili di inaffidabilità. Non sussiste alcun obbligo per il giudice [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Corte di Cassazione, sezione  VI penale,  sentenza n. 25747 del 14 luglio 2025</p>



<p>In tema di revisione, la valutazione dell&#8217;affidabilità delle prove nuove costituisce un giudizio preliminare e distinto rispetto alla valutazione comparata delle prove nuove con quelle già acquisite nel giudizio conclusosi con condanna definitiva. La prova nuova può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze già considerate a fondamento della condanna solo se valutata immune da profili di inaffidabilità. Non sussiste alcun obbligo per il giudice della revisione di attivare il contraddittorio sulla prova nuova al fine di dichiarare inammissibile o di rigettare l&#8217;istanza di revisione qualora il giudizio sull&#8217;affidabilità si concluda in senso negativo, quand&#8217;anche la declaratoria intervenga nella fase rescissoria anziché in quella preliminare. Pertanto, non è richiesto che i testimoni siano escussi in sede di revisione se siano valutati già a monte inattendibili sulla base del vaglio congiunto con le altre prove già assunte nel corso del giudizio. Sebbene tale vaglio possa essere operato in sede di verifica dell&#8217;ammissibilità della richiesta di revisione, esso non è tuttavia precluso dopo la fissazione dell&#8217;udienza, allorquando si tratti di prevenire l&#8217;escussione di prove testimoniali già valutate come sospette o manifestamente inidonee a inficiare il giudicato.</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-2c358794-ad28-469b-98d2-7fc2581b0659" href="https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2026/02/la-sentenza.pdf">la sentenza</a><a href="https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2026/02/la-sentenza.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-2c358794-ad28-469b-98d2-7fc2581b0659">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>GIUDIZIO DI REVISIONE &#8211; NUOVI COLLABORATORI GIUSTIZIA &#8211; DICHIARAZIONI DE RELATO ESCLUDENTI LA RESPONSABILITA&#8217; &#8211; INIDONEITA&#8217; AL PROSCIOGLIMENTO DEI CONDANNATI</title>
		<link>https://www.progettoinnocenti.it/revisione-penale-nuovi-collaboratori-giustizia-dichiarazioni-de-relato-escludenti-la-resposnabilita-inidoneita-al-proscioglimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 17:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza Revisione Penale]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte di Appello di Perugia, sezione unica penale, sentenza del 21.05.2025, Ricor. Monaco, Starace e Tavassi Decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, che aveva annullato la sentenza della Corte di Appello di Roma, è stato escluso che la pluralità delle nuove dichiarazioni, rese da collaboratori di giustizia, tutte escludenti la responsabilità dei condannati per omicidio, possano costituire astrattamente una nuova prova idonea al proscioglimento degli imputati. La Corte di Cassazione aveva, invece, demandato alla Corte territoriale l&#8217;obbligo di escutere [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Corte di Appello di Perugia, sezione unica penale, sentenza del 21.05.2025, Ricor. Monaco, Starace e Tavassi</p>



<p>Decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, che aveva annullato la sentenza della Corte di Appello di Roma, è stato escluso che la pluralità delle nuove dichiarazioni, rese da collaboratori di giustizia, tutte escludenti la responsabilità dei condannati per omicidio, possano costituire astrattamente una nuova prova idonea al proscioglimento degli imputati.</p>



<p>La Corte di Cassazione aveva, invece, demandato alla Corte territoriale l&#8217;obbligo di escutere i detti collaboratori sul presupposto che anche la natura de relato delle plurime dichiarazione può condurre, se vagliate unitamente alle prove già acquisite, ad un risultato probatorio idoneo a scagionare i condannati.</p>



<p>La sentenza della Corte di Appello di Perugia, presieduta dal dr. Andrea BASTISTACCI, ha ritenuto una tale indicazione alla stregua del mero argomento che non obbliga il giudice del rinvio.</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-af3d66c4-3fda-466e-bbed-d8f2fb06120b" href="https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2026/02/SENTENZA-CORTE-APPELLO-PERUGIA.pdf">SENTENZA CORTE APPELLO PERUGIA</a><a href="https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2026/02/SENTENZA-CORTE-APPELLO-PERUGIA.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-af3d66c4-3fda-466e-bbed-d8f2fb06120b">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>IL MOVIMENTO DI INNOCENZA DEGLI STATI UNITI D&#8217;AMERICA, L&#8217;ESPERIENZA DI INNOCENCE PROJECT SULLE CAUSE DEGLI ERRORI GIUDIZIARI</title>
		<link>https://www.progettoinnocenti.it/la-lotta-agli-errori-giudiziari-innocence-project-e-lesempio-degli-stati-uniti-damerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 11:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentazione Revisione Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Revisione Penale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.progettoinnocenti.it/?p=11218</guid>

					<description><![CDATA[La lotta agli errori giudiziari. Innocence Project e l’esempio degli Stati Uniti d’America Abstract. Poco più di venticinque anni fa, due avvocati di New York, Barry Scheck e Peter Neufeld, hanno dato vita a Innocence Project, la celebre associazione no-profit statunitense istituita presso la Benjamin Cardozo School of Law della Yeshiva University per contrastare il fenomeno dell’ingiusta detenzione. &#160; SOMMARIO: 1. Il progetto, in sintesi. − 2. Innocence Project e lo studio delle cause degli errori giudiziari. − 2.1. La misapplication of forensic science. − 2.2. La misconduct [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="container">
<div class="paragrafo_info cell">
<h3>La lotta agli errori giudiziari. Innocence Project e l’esempio degli Stati Uniti d’America</h3>
</div>
</div>
<div></div>
<div class="sezione_blocco_testuale_semplice">
<div class="container">
<div class="paragrafo_info small_paragrafo_info">
<p><em><strong>Abstract</strong>. Poco più di venticinque anni fa, due avvocati di New York, Barry Scheck e Peter Neufeld, hanno dato vita a <a href="https://www.innocenceproject.org/" target="_blank" rel="noopener">Innocence Project</a>, la celebre associazione no-profit statunitense istituita presso la Benjamin Cardozo School of Law della Yeshiva University per contrastare il fenomeno dell’ingiusta detenzione.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SOMMARIO</strong>: 1. Il progetto, in sintesi. − 2. Innocence Project e lo studio delle cause degli errori giudiziari. − 2.1. La <em>misapplication of forensic science</em>. − 2.2. La <em>misconduct </em>della pubblica accusa e della PG. − 2.3. Il fenomeno dei cd. <em>incentivized informants. −</em> 2.4. La falsa confessione dell’imputato.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="sezione_blocco_testuale_semplice">
<div class="container">
<div class="paragrafo_info small_paragrafo_info">
<h2>1. Il progetto, in sintesi.</h2>
<p>Due gli obiettivi che hanno ispirato, nel 1992, la nascita di Innocence Project: innanzitutto, <strong>liberare le persone erroneamente detenute</strong> attraverso il ricorso al test del DNA; in secondo luogo, <strong>riformare la legge e il sistema penale</strong>, in modo da evitare il ripetersi di future ingiustizie.</p>
<p>La fortuna di Innocence project e i risultati degli sforzi delle decine di collaboratori al progetto sono ben testimoniati dai numeri: dal giorno della sua nascita a oggi (aprile 2019) sono state <strong>rimesse in libertà 364 persone</strong> ingiustamente condannate alla pena carceraria nell’intero territorio degli Stati Uniti; di queste, <strong>venti erano condannate a morte</strong><a href="https://dirittopenaleuomo.org/progetti_dpu/la-lotta-agli-errori-giudiziari-innocence-project-e-lesempio-degli-stati-uniti-damerica/#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>.</p>
<p>Si tratta per la maggior parte di <strong>giovani</strong> (tra 26 e 41 anni) e di <strong>giovanissimi</strong> (circa un terzo del totale, tra 14 e 22 anni), che hanno trascorso in cella un tempo pari a circa <strong>14 anni</strong> in media, prima del rilascio.</p>
<p>Sempre grazie a Innocence Project sono stati altresì consegnati alla giustizia ben <strong>160 veri colpevoli</strong>, rimasti fino ad allora a piede libero. Il tutto, grazie al test del DNA.</p>
</div>
</div>
</div>
<p><a href="https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2024/04/innocence.pdf">innocence</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REATI NECESSARIAMENTE PLURISOGGETTIVI &#8211; CONFLITTO DI GIUDICATI &#8211;  RILEVANZA SU ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE LEGALE</title>
		<link>https://www.progettoinnocenti.it/reati-necessariamente-plurisoggettivi-conflitto-di-giudicati-rilevanza-su-elementi-costitutivi-della-fattispecie-legale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 20:59:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza Revisione Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Revisione Penale]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte di Cassazione, Sez. 3 Num. 6172/ 2020, Sentenza del 17.12.2020 Pur con riferimento alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. ma estensibile per identità di ratio al caso in esame, secondo cui è suscettibile di revisione, a norma dell’art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza irrevocabile di applicazione della pena emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del privato corruttore, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-a2a182b2b96c5dd2553d20612ee5c585" style="color:#6d07e3">Corte di Cassazione, Sez. 3 Num. 6172/ 2020, Sentenza del 17.12.2020</p>


<p>Pur con riferimento alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. ma estensibile per identità di ratio al caso in esame, secondo cui è suscettibile di revisione, a norma dell’art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza irrevocabile di applicazione della pena emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del privato corruttore, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto a carico del pubblico ufficiale imputato del delitto di corruzione, posta l’inconciliabilità delle due pronunce per l’impossibilità di ipotizzare il predetto reato in assenza dell’attività coordinata del corruttore e del corrotto<span style="font-size: 16px; -webkit-text-size-adjust: 100%;">”.</span></p>
<p>Peraltro, ha rilevato il Collegio, “analogheconclusioni sono state affermate con riferimento ad altre figure di reato necessariamente plurisoggettive, come le fattispecie associative, per la cui sussistenza è richiesta la partecipazione di almeno tre persone: l’esclusione della presenza del numero minimo di partecipanti all’associazione richiesto dalla legge per effetto di una sentenza definitiva assolutoria implica non un semplice contrasto valutativo in relazione alle posizioni dei coimputati del medesimo reato definitivamente condannati, ma il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza di cui si chiede la revisione. Si è difatti affermato che, in tema di revisione, il fatto dell’esistenza dell’associazione per delinquere di stampo mafioso posto a fondamento della sentenza di condanna, o di applicazione della pena, nei confronti di un associato, non può conciliarsi con altra sentenza penale irrevocabile che assolva, ‘perché il fatto non sussiste’, tutti gli altri imputati della stessa associazione”.</p>
<ul>
<li><a href="https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2021/04/Cass.-n.-6172-21.pdf"><strong>Scarica la sentenza</strong></a></li>
</ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>POST-CONVICTION REMEDIES IN THE ITALIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM</title>
		<link>https://www.progettoinnocenti.it/post-conviction-remedies-in-the-italian-criminal-justice-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 09:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentazione Revisione Penale]]></category>
		<category><![CDATA[ERRORI GIUDIZIARI]]></category>
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					<description><![CDATA[The Italian Constitution expressly contemplates the possibili- ty of a wrongful conviction, by stating that the law shall determine the conditions and forms regulating damages in case of judicial error. Therefore, it should come as no sur- prise that many provisions of the Italian Code of Criminal Procedure (CCP) deal with the topic. The aim of this article is to provide an overview of the post-conviction remedies in the Italian legal system by considering the current provisions of the CCP, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h4><span style="font-size: 16px;">The Italian Constitution expressly contemplates the possibili- ty of a wrongful conviction, by stating that the law shall determine the conditions and forms regulating damages in case of judicial error. Therefore, it should come as no sur- prise that many provisions of the Italian Code of Criminal Procedure (CCP) deal with the topic. The aim of this article is to provide an overview of the post-conviction remedies in the Italian legal system by considering the current provisions of the CCP, on the one hand, and by exploring their practi- cal implementation, on the other.</span></h4>
<div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>In a recent television appearance, Italy’s Ministry of Justice stated that ‘innocent people don’t end up in jail’,1 signifying that national authorities are not always willing to admit the flaws of their criminal justice system.</p>
<p>With all due respect to Italy’s Ministry of Justice, how- ever, it is fair to state that although the Italian criminal justice system has undergone a deep renovation pro- cess,2 it is still far from being fully effective, especially <span style="font-size: 16px;">with regard to wrongful convictions.3 In fact, between 1991 and 2019, Italy had to face at least 191 cases of wrongful conviction,4 a number that falls short of being representative of the real proportion of wrongful convic- tions. Indeed, a reversal of a previous final judgment (this being, strictu sensu, a wrongful conviction) can occur only in exceptional circumstances. Furthermore, the Ministry of Justice does not provide official data concerning wrongful convictions.</span></p>
</div>
<div class="column">
<p>In this article, we provide an overview of the post-con- viction remedies in the Italian legal system, by consider- ing the current provisions of the Italia  Code of Crim- inal Procedure (from now on, CCP), on the one hand, and by exploring their practical implementation, on the other.</p>
<p>We start by examining the Italian Constitution, which specifically considers the occurrence of a deviation between historical truth and judicially ascertained truth5 (Art. 24, para. 4, of the Constitution). We then analyse the main remedy set forth by the criminal procedure rules to overcome a final judgment – i.e. the revision6 – and the compensatory measures that follow the acquittal of the defendant after the revision trial.7 Lastly, we take a closer look at the remedies set forth by the CCP for ‘procedural’ injustices that may have occurred during the trial, as indirect means to protect the wrongfully convicted.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2024/03/ELR-D-20-00031-1.pdf">ELR-D-20-00031</a></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REVISIONE &#8211; FASE RESCISSORIA &#8211; VALUTAZIONE UNITARIA  DEL NOVUM E DELLE PROVE GIA&#8217; ACQUISITE</title>
		<link>https://www.progettoinnocenti.it/revisione-fase-rescissoria-valutazione-unitaria-del-novum-e-delle-prove-gia-acquisite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 17:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza Revisione Penale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.progettoinnocenti.it/new/?p=6675</guid>

					<description><![CDATA[Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza nr. 43565 del 24 ottobre 2019 In tema di revisione, il giudice della cd. fase rescissoria ha l&#8217;obbligo di fornire adeguata giustificazione logica dell&#8217;esame delle risultanze processuali e, in caso di rigetto, deve indicare i motivi per i quali le &#8220;prove nuove&#8221; dedotte nel giudizio sono inidonee ad incrinare il quadro probatorio posto alla base della sentenza di condanna. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice territoriale che [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Corte di Cassazione,  Sez. V penale, sentenza nr. 43565 del 24 ottobre 2019</p>



<p></p>


<div class=" center-element">
<div class="position-left">
<div class="massima-estremi-autorita">In tema di revisione, il giudice della cd. fase rescissoria ha l&#8217;obbligo di fornire adeguata giustificazione logica dell&#8217;esame delle risultanze processuali e, in caso di rigetto, deve indicare i motivi per i quali le &#8220;prove nuove&#8221; dedotte nel giudizio sono inidonee ad incrinare il quadro probatorio posto alla base della sentenza di condanna. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice territoriale che aveva affermato apoditticamente la possibile, e non verificata, falsità o non riferibilità al ricorrente della documentazione sanitaria fornita per comprovare il ricovero del ricorrente in Albania nel giorno in cui veniva commesso, in territorio italiano, l&#8217;omicidio per il quale era stato condannato).</div>
</div>
<div> </div>
</div>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-4a6f9ad4-0711-447c-aec0-2999e6275b0f" href="https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2023/09/la-sentenza.pdf">la sentenza</a></div>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REVISIONE PENALE &#8211; PERIZIA BASATA SU ACQUISIZIONI SCIENTIFICHE  IDONEE A SUPERARE I VECCHI CRITERI &#8211; NOVITA&#8217;</title>
		<link>https://www.progettoinnocenti.it/revisione-penale-perizia-basata-su-acquisizioni-scientifiche-idonee-a-superare-i-vecchi-criteri-novita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 18:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza Revisione Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Revisione Penale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.progettoinnocenti.it/new/?p=6629</guid>

					<description><![CDATA[Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza del 20 febbraio 2018 Ai fini dell&#8217;ammissibilità della revisione, una perizia può costituire prova nuova se  basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati, anche se incidente su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria; sicché la novità della prova scientifica può essere correlata all&#8217;oggetto stesso dell&#8217;accertamento oppure al metodo scoperto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza del 20 febbraio 2018</p>



<p></p>


<div class=" center-element">
<div class="position-left">
<div class="massima-estremi-autorita">Ai fini dell&#8217;ammissibilità della revisione, una perizia può costituire prova nuova se  basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati, anche se incidente su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria; sicché la novità della prova scientifica può essere correlata all&#8217;oggetto stesso dell&#8217;accertamento oppure al metodo scoperto o sperimentato, successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, di per sé idoneo a produrre nuovi elementi fattuali.</div>
<div><a href="https://www.progettoinnocenti.it/new/wp-content/uploads/2023/06/lasentenza.pdf">la sentenza</a></div>
</div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASSOCIAZIONE MAFIOSA &#8211; ASSOLUZIONE COMPARTECIPI ARTICOLAZIONE TERRITORIALE &#8211; REVISIONE &#8211; AMMISSIBILITA&#8217;</title>
		<link>https://www.progettoinnocenti.it/associazione-mafiosa-assoluzione-compartecipi-articolazione-territoriale-revisione-ammissibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 15:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza Revisione Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Revisione Penale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.progettoinnocenti.it/new/?p=6550</guid>

					<description><![CDATA[Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza del 26 aprile 2022 È suscettibile di revisione la sentenza irrevocabile di condanna di un imputato per il reato di cui all&#8217;art. 416-bis c.p., allorché sia passata in giudicato la sentenza di assoluzione, per insussistenza del fatto, di tutti gli altri compartecipi dell&#8217;associazione, data l&#8217;oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle due sentenze e l&#8217;impossibilità di configurare un sodalizio criminale composto da un numero di partecipi inferiore a quello previsto &#8220;ex lege&#8221;, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza del 26 aprile 2022</p>



<p></p>


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<div class="position-left">
<div class="massima-estremi-autorita">È suscettibile di revisione la sentenza irrevocabile di condanna di un imputato per il reato di cui all&#8217;<a class="dj-link-doc" href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&amp;idDocMaster=3948141&amp;idUnitaDoc=20112232&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Giurisprudenza">art. 416-bis c.p.</a>, allorché sia passata in giudicato la sentenza di assoluzione, per insussistenza del fatto, di tutti gli altri compartecipi dell&#8217;associazione, data l&#8217;oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle due sentenze e l&#8217;impossibilità di configurare un sodalizio criminale composto da un numero di partecipi inferiore a quello previsto &#8220;ex lege&#8221;, non venendo, invece, in rilievo una questione di differente valutazione delle condotte.</div>
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<p><a href="https://www.progettoinnocenti.it/new/wp-content/uploads/2023/03/LASENTENZA.pdf">La sentenza</a></p>
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		<title>LA REVISIONE PER CONTRASTO DI GIUDICATI : LA DESTRUTTURAZIONE IN SEDI PROCESSUALI DIVERSE DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO</title>
		<link>https://www.progettoinnocenti.it/la-revisione-per-constrato-di-giudicati-la-destrutturazione-in-sedi-processuali-diverse-del-concorso-di-persone-nel-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 17:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentazione Revisione Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Revisione Penale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.progettoinnocenti.it/new/?p=6541</guid>

					<description><![CDATA[La questione posta dalla vicenda in esame non è statisticamente di frequente verificazione sebbene si inquadri in un più ampio scenario certamente non nuovo, tant’è che come giustamente messo in evidenza analizzando l’ambito di estensione del c.d. contrasto logico di giudicati ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. idoneo a fondare un’istanza di revisione, «le fattispecie che suscitano maggiori problemi in giurisprudenza sono quelle derivanti dalle pronunce di segno diverso emesse nei confronti di concorrenti nel medesimo reato» (5). [&#8230;]]]></description>
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<p>La questione posta dalla vicenda in esame non è statisticamente di frequente verificazione sebbene si inquadri in un più ampio scenario certamente non nuovo, tant’è che come giustamente messo in evidenza analizzando l’ambito di estensione del c.d. contrasto logico di giudicati ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. idoneo a fondare un’istanza di revisione, «le fattispecie che suscitano maggiori problemi in giurisprudenza sono quelle derivanti dalle pronunce di segno diverso emesse nei confronti di concorrenti nel medesimo reato» (5).</p>
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<p>Il tema trova genesi nella diversità delle opzioni difensive disponibili quanto al rito da prediligere per la definizione processuale rispetto ad un’imputazione concorsuale (patteggiamento, abbreviato, ordinario), consentendo ciò la possibilità per ciascun imputato-concorrente in un reato a fattispecie plurisoggettiva di definire la propria posizione con modalità diverse rispetto a quelle dei coimputati. Altrettanto possibile è che gli esiti dei diversi procedimenti in relazione a singole posizioni possano divergere tra loro per variabili soggettive, come il difetto, appunto, dell’elemento soggettivo che deve sorreggere il compimento della condotta, od anche oggettive qualora incidenti sul piano della insussistenza del contributo concorsuale del singolo o addirittura del fatto tipico. A ben vedere, analoga questione si può porre anche in rapporto ad esiti processuali diversi tra loro seppur entrambi scaturenti dalle medesime tipologie di giudizio, ordinario o abbreviato, svolti però dinanzi a giudici ed in procedimenti distinti a causa di eventualità processuali che non ne hanno consentito lo svolgimento unitario e la definizione con la stessa tipologia di rito dinanzi al medesimo giudicante.</p>
<p><a href="https://www.progettoinnocenti.it/new/wp-content/uploads/2023/03/Ricci_gp_2023_3.pdf">Ricci_gp_2023_3</a></p>
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		<title>SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO &#8211; REVISIONE PENALE &#8211; GIUDIZIO NELLA PROSPETTIVA DEL PROSCIOGLIMENTO EX ART. 129 C.P.P.</title>
		<link>https://www.progettoinnocenti.it/sentenza-di-patteggiamento-revisione-penale-giudizio-nella-prospettiva-del-proscioglimento-ex-art-129-c-p-p/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 17:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza Revisione Penale]]></category>
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					<description><![CDATA[Corte di Appello di Milano, sezione quinta penale, sentenza del 27.10.2022/28.06.2022, ric. PONTORIERO Decidendo sulla richiesta di revisione di due sentenze di patteggiamento per il reato ex artt. 648 ter c.p., per il denunciato conflitto di esse con la sentenza di assoluzione dei correi che, in sede di giudizio ordinario, aveva escluso la provenienza illecita delle provviste finanziarie poi asseritamente impiegate dal ricorrente.]]></description>
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<p>Corte di Appello di Milano, sezione quinta penale, sentenza del 27.10.2022/28.06.2022, ric. PONTORIERO</p>



<p>Decidendo sulla richiesta di revisione di due sentenze di patteggiamento per il reato ex artt. 648 ter c.p., per il denunciato conflitto di esse con la sentenza di assoluzione dei correi che, in sede di giudizio ordinario, aveva escluso la provenienza illecita delle provviste finanziarie poi asseritamente impiegate dal ricorrente.</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-1e67af56-1a0e-4a33-b9cc-a2e3ca5be149" href="https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2026/02/sentenza-Pontoriero.pdf">sentenza Pontoriero</a><a href="https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2026/02/sentenza-Pontoriero.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-1e67af56-1a0e-4a33-b9cc-a2e3ca5be149">Download</a></div>
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