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	<title>Progetto Innocenti</title>
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	<description>Revisione Penale &#38; Tutela Diritti Detenuti</description>
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	<title>Progetto Innocenti</title>
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	<item>
		<title>La potestà punitiva dello Stato non può spingersi oltre il livello di umanità della pena. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze solleva incidente di costituzionalità dell&#8217;art. 147 c.p.</title>
		<link>https://www.progettoinnocenti.it/la-potesta-punitiva-dello-stato-non-puo-spingersi-oltre-il-livello-di-umanita-della-pena-il-tribunale-di-sorveglianza-di-firenze-solleva-incidente-di-costituzionalita-dellart-147-c-p/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 16:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Tribunale di sorveglianza di Firenze con una interessante e articolata ordinanza 4 marzo 2026, n. 636, solleva una questione di legittimità costituzionale relativa agli&#160;artt. 147&#160;c.p. e&#160;47-ter, c. 1-ter,&#160;ord. penit., [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"><span style="font-size: revert;">Il Tribunale di sorveglianza di Firenze con una interessante e articolata ordinanza 4 marzo 2026, n. 636, solleva una questione di legittimità costituzionale relativa agli&nbsp;</span><a style="font-family: serif;" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004278" target="_blank" rel="noopener">artt. 147</a><span style="font-size: revert;">&nbsp;c.p. e&nbsp;</span><a style="font-family: serif;" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738ART62" target="_blank" rel="noopener">47-ter</a><span style="font-size: revert;">, c. 1-ter,&nbsp;</span><a style="font-family: serif;" href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10LX0000103738SOMM" target="_blank" rel="noopener">ord. penit.</a><span style="font-size: revert;">, nella parte in cui non prevedono, oltre ai casi ivi contemplati, come rimedio “estremo”, l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità. </span></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il caso portato dinanzi alla Corte costituzionale delle leggi fotografa una realtà carceraria – nel caso di specie il&nbsp;<em>focus</em>&nbsp;è sulla casa circondariale di Firenze-Sollicciano ma che, purtroppo, sia pure con variegate criticità, è diffusa in molte altre strutture penitenziarie – contrassegnata da una situazione di degrado viste le “palesi carenze igienico-sanitarie e manutentive, infiltrazioni con formazione di raccolte di acqua a terra e nelle camere detentive, distacchi di intonaco da pareti e soffitti”, nonché numerose “segnalazioni di morsicature di cimici da letto”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La vicenda ha vissuto un&nbsp;<strong><em>iter complesso e tortuoso</em></strong>, iniziato con un’istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare,&nbsp;<em>ex&nbsp;</em><a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00004278" target="_blank" rel="noopener">art. 147</a>c.p., presentata da un detenuto (che sta espiando dal 2020 una condanna di 22 anni per omicidio), ristretto nel cd. blocco penale dell’istituto fiorentino.</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-7515d2ca-9343-4e9d-a998-e845777292f7" href="https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2026/10/1773212729_tds-firenze-ord-636-del-2026.pdf">1773212729_tds-firenze-ord-636-del-2026</a><a href="https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2026/10/1773212729_tds-firenze-ord-636-del-2026.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-7515d2ca-9343-4e9d-a998-e845777292f7">Download</a></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>La CEDU boccia l&#8217;ergastolo ostativo italiano, trattamento disumano contrario al senso di umanità. La Corte ha ritenuto inoltre la violazione del principio di legalità ex art. 7 della Convenzione</title>
		<link>https://www.progettoinnocenti.it/la-cedu-boccia-lergastolo-ostativo-italiano-violato-lart-3-della-convenzione-poiche-contrario-al-senso-di-umanita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 08:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.progettoinnocenti.it/?p=12469</guid>

					<description><![CDATA[La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia con la sentenza Asciutto e altri c. Italia. I giudici di Strasburgo hanno accertato all’unanimità la violazione dell’Articolo 7 (principio di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia con la sentenza Asciutto e altri c. Italia. I giudici di Strasburgo hanno accertato all’unanimità la violazione dell’Articolo 7 (principio di legalità e divieto di retroattività della pena) in quanto non si può applicare mai nei confronti di un detenuto retroattivamente un regime penitenziario più duro (come quello di cui all’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario), nonché la violazione dell’Articolo 3, essendo l’ergastolo ostativo senza speranza&nbsp; in contrasto con il divieto di trattamenti inumani e degradanti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte si muove nel solco di decisioni già prese in precedenza dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte Costituzionale italiana.&nbsp;Afferma infine che, per il periodo successivo all’entrata in vigore, alla fine del 2022, della riforma in materia di ergastolo ostativo, imposta dalla Corte costituzionale e dalla stessa giurisprudenza europea, non vi sarebbe violazione dell’art. 3 CEDU. Tale riforma, seppur con molte cautele, esclude infatti l’automatismo dell’ergastolo per chi non collabora con la giustizia o non è nelle condizioni di farlo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il giudizio ha riunito i ricorsi di quattro cittadini condannati all’ergastolo per gravi delitti commessi tra gli anni ‘80 e i primi anni ‘90. I ricorrenti lamentavano che l&#8217;applicazione sopravvenuta dell’art. 4-bis o.p. nel 1992 a fatti commessi prima della sua entrata in vigore precludesse loro l&#8217;accesso ai benefici e alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione con la giustizia (nel loro caso inesigibile o non più possibile), determinando una condizione di pena perpetua insuscettibile di riesame.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Corte EDU ha dunque stabilito:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Violazione dell’Articolo 7 CEDU (all’unanimità): l’applicazione del regime ostativo dell’art. 4-bis a delitti commessi prima delle riforme del 1992 muta in sede esecutiva la portata intrinseca della sanzione. Una pena che, secondo le norme vigenti al momento della sua irrogazione, poteva essere successivamente mitigata, è stata trasformata retroattivamente e in termini non prevedibili in una pena definitivamente priva di possibilità di attenuazione, in violazione del principio di legalità.</li>



<li>Violazione dell’Articolo 3 CEDU: la Corte ha ravvisato la violazione per l&#8217;intero arco temporale compreso tra l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 4-bis e la riforma del 2022, che ha sancito come la collaborazione con la giustizia non sia più l&#8217;unica strada per accedere ai benefici penitenziari. Prima della riforma, il detenuto per reati ostativi (come quelli di mafia o terrorismo) che non collaborava era soggetto a una preclusione assoluta, con la presunzione &#8220;iuris et de iure&#8221; della sua pericolosità sociale.&nbsp;</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza consolida, quindi, l&#8217;orientamento già tracciato dalla pronuncia Viola c. Italia del 2019 e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (in particolare le sentenze nn. 253/2019 e 32/2020), confermando in via definitiva l&#8217;incompatibilità con la dignità umana di un sistema che ancori la speranza di liberazione esclusivamente alla collaborazione di giustizia.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche sul versante della valutazione della corrispondenza nuova legge del 2022 ai principi generali europei e costituzionali, la Corte di Strasburgo, confermando un profilo di analisi che Antigone aveva segnalato nel proprio parere, ha affermato che l&#8217;innalzamento dei requisiti temporali e la configurazione di oneri probatori particolarmente stringenti rischiano di porsi in frizione con gli orientamenti europei consolidati. La Corte EDU ha infatti richiamato l&#8217;attenzione sul termine dei 30 anni di espiazione effettiva della pena del carcere previsto dalla riforma del 2022 per i reati ostativi, ricordando che i precedenti della giurisprudenza europea (Vinter c. Regno Unito e Bancksó c. Ungheria) individuano nei venticinque anni la soglia congrua entro cui collocare la prima effettiva possibilità di riesame.&nbsp;</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-a1db4e1b-9e27-4929-8aed-26e64667e710" href="https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2026/09/CASE-OF-ASCIUTTO-AND-OTHERS-v.-ITALY.pdf">CASE OF ASCIUTTO AND OTHERS v. ITALY</a><a href="https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2026/09/CASE-OF-ASCIUTTO-AND-OTHERS-v.-ITALY.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-a1db4e1b-9e27-4929-8aed-26e64667e710">Download</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crimini contro l&#8217;umanità e le altre accuse: i nuovi reati e l&#8217;inedito processo dei vincitori ai vinti, la difficile strada per arrivare alle imputazioni, fino alla più agghiacciante. Note sul processo di Norimberga</title>
		<link>https://www.progettoinnocenti.it/crimini-contro-lumanita-e-le-altre-accuse-i-nuovi-reati-e-linedito-processo-dei-vincitori-ai-vinti-la-difficile-strada-per-arrivare-alle-imputazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 06:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.progettoinnocenti.it/?p=12458</guid>

					<description><![CDATA[da Il Foglio, di Carlo Nordio La stesura dei capi di imputazione è, per un pubblico ministero, il momento più significativo del procedimento penale. Da questo “act of indictment” dipende [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h1 class="wp-block-heading"></h1>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-2 wp-block-paragraph" style="color:#3907e3">da Il Foglio, di <a href="https://www.ilfoglio.it/autori/carlo-nordio--891">Carlo Nordio</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">La stesura dei capi di imputazione è, per un pubblico ministero, il momento più significativo del procedimento penale. Da questo “act of indictment” dipende la ricerca delle prove, la strategia difensiva degli accusati, il perimetro dell’intera discussione, e l’entità della pena irrogata in caso di condanna. A Norimberga le novità erano molte. A parte l’aspetto più evidente, che i vincitori processavano i vinti, la creazione di nuovi reati confliggeva con il consolidato principio del “nullum crimen, nulla poena sine lege”, anch’esso recepito nella nostra Costituzione. Su questa antinomia sono state scritte valanghe di pagine, e ne facciamo grazia al lettore. Qui ci limitiamo a descrivere i quattro reati di cui, gli accusati erano, in tutto o in parte, chiamati a rispondere. Con l’avvertenza che ancora oggi libri, film e sceneggiati fanno una certa confusione. Noi li trarremo dalla Carta originale concordata a Londra dai quattro rappresentanti delle potenze vincitrici.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">Quattro i reati nella Carta originale concordata a Londra dai quattro rappresentanti delle potenze vincitrici</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La prima imputazione è comunemente citata come “cospirazione contro la pace”, ma si tratta di una sintesi che può dar luogo a equivoci.&nbsp;</strong>L’esatta definizione originale è la seguente: “Crimini contro la pace, ovvero: la pianificazione, preparazione, l’inizio o la conduzione di una guerra di aggressione, o di una guerra in violazione di trattati, accordi o assicurazioni, o partecipazione in un piano comune, o cospirazione per la realizzazione di uno dei predetti scopi”. Questa complessa formulazione apparve evidentemente troppo tortuosa, e fu, come vedremo, spacchettata.&nbsp;<strong>Il capo 1) divenne la “Conspiracy”, o complotto per commettere i reati del capo seguente. Il capo 2) fu semplificato in “Crimini contro la pace”.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Carta fu più chiara per le imputazioni successive.&nbsp;<strong>Riportiamo il capo 3): “Crimini di guerra, ovvero violazione delle leggi o delle consuetudini di guerra</strong>. Simili violazioni includeranno, ma non si limiteranno a, assassinio, maltrattamento, o deportazione per lavoro coatto o per ogni altro proposito, di popolazioni civili nei territori occupati, assassinio o maltrattamento di prigionieri di guerra, o persone sui mari, uccisione di ostaggi, saccheggio di pubbliche o private proprietà, distruzioni arbitrarie di città, borghi o villaggi o devastazione non giustificata da necessità militari”.<em>&nbsp;</em><strong>Il capo 4) riguardava i “Crimini contro l’umanità ovvero assassinio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione e altri atti inumani commessi contro popolazione civile, prima o durante la guerra, o persecuzione per ragioni politiche, razziali o religiose, in esecuzione o in connessione con ogni crimine di competenza del tribunale, sia o non sia in violazione della legge del luogo di perpetrazione del reato, comprese o meno nella giurisdizione del tribunale”.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">I capi 3) e 4) erano di interpretazione relativamente facile. Quanto ai crimini di guerra, esistevano numerose convenzioni internazionali che disciplinavano il trattamento delle popolazioni nelle zone conquistate, il rispetto delle vite e dell’incolumità dei prigionieri, e più in generale punivano l’eliminazione arbitraria del nemico ormai inoffensivo. Quanto ai crimini contro l’umanità, il genocidio di ebrei e lo sterminio di zingari, omosessuali, testimoni di Geova, oppositori politici e religiosi erano stati di così vasta entità, e di inequivoca documentazione, da costituire, da soli, il fondamento di decine di processi. Cosa che peraltro avvenne, a Norimberga e altrove, nei mesi successivi.<a href="https://www.ilfoglio.it/gli-speciali-del-foglio/2026/08/01/news/ce-un-giudice-a-norimberga--403630"></a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.ilfoglio.it/gli-speciali-del-foglio/2026/08/01/news/ce-un-giudice-a-norimberga--403630"></a><strong>Lo “spacchettamento” dell’originario primo reato contemplato dalla Carta di Londra avrebbe provocato una serie di polemiche di carattere giuridico e formale.</strong> Da un lato, si obiettò che i “prosecutors” avevano ecceduto il mandato loro conferito, estendendo i capi di imputazione. Dall’altro, che il capo 2) sembrava una ripetizione del precedente, e che invece di semplificarlo lo complicava. In effetti il lettore comune stenta a capire la differenza tra un crimine contro la pace e la cospirazione per attuarlo, o tra il complotto per organizzare una guerra di aggressione e l’aggressione medesima. La spiegazione data dall’accusa, e dal tribunale, fu più o meno la seguente: nel capo 1) (il complotto) si guarda soprattutto all’intenzione, cioè al fine comune, propostosi da vari soggetti associatisi per scatenare il conflitto. Nel capo 2) si guarda all’azione in sé, cioè all’invasione di uno o più paesi, in violazione dei trattati, senza la necessità di un accordo preliminare. Come si vede, è una sorta di anticipazione della distinzione tra concorso nel reato, e concorso esterno nell’associazione mafiosa, che tanti dibattiti ha sollevato nella nostra attuale dottrina e giurisprudenza. Di fatto la confusione aumentò quando i pubblici ministeri americani e inglesi, incaricati di esporre rispettivamente i capi 1) e 2), invasero l’uno il campo dell’altro, introducendo fatti che non si capiva bene a quale imputazione si riferissero. I francesi, scettici sul principio stesso di cospirazione, non si intromisero nella querelle. Altrettanto fecero i russi, per i quali queste distinzioni erano una perdita di tempo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A parte questi aspetti strettamente legali, la violazione della pace e la guerra di aggressione avevano accomunato più o meno tutti i popoli dai tempi di Lugalzagesi, re sumerico di Uruk, cui risalgono le prime fonti storiche accessibili. E comunque nel 1945 le quattro potenze erano proprietarie, o dominatrici, di quattro quinti del globo terracqueo, e a parte alcune eccezioni questi territori erano stati conquistati con le armi, magari a scapito di popolazioni che, a loro volta, si erano comportate allo stesso modo con i vicini. Per tutti valeva la lezione impartita dagli Ateniesi ai Meli, nella notissima versione di Tucidide: “Per quanto possiamo immaginare del mondo degli dèi, e per quanto sappiamo con certezza di quello degli uomini, noi crediamo che gli uni e gli altri ubbidiscano a una legge di natura, che spinge i più forti a dominare i più deboli. Questa legge non l’abbiamo inventata noi, né siamo stati i primi ad applicarla. Altri ce l’hanno insegnata, e noi obbediamo, e così faranno quelli che verranno dopo di noi. E così fareste voi, se foste al nostro posto”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Jackson e colleghi ovviamente conoscevano questa regola darwiniana, ma pensavano che dovesse esser sostituita da una superiore legge morale, sancita da una normativa vincolante e garantita da adeguate sanzioni. Per tale motivo il roccioso magistrato americano si batté con estrema energia sin dall’esposizione introduttiva, convinto che, se la sua tesi fosse stata accolta, si sarebbe aperta una nuova èra nei rapporti tra stati e nel diritto internazionale. Se questa aspettativa si sia realizzata o sia andata delusa, ognuno può pensarla come crede.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La terza imputazione si riferiva alla violazione delle cosiddette leggi di guerra, ovvero il maltrattamento e l’uccisione di prigionieri, la devastazione di villaggi, i saccheggi indiscriminati, le rappresagli sui civili, ecc. Qui il compito dell’accusa, come vedremo nella prossima puntata, era più facile. I nazisti avevano così tante volte violato ogni legge umana e divina che si trattava solo di selezionarne i casi più atroci, o quelli meglio documentati. Compito agevolato dall’efficiente burocrazia teutonica che aveva conservato le direttive firmate da Keitel e dai vertici militari sulla conduzione della guerra in modo spietato, soprattutto nei confronti degli “untermenschen” dei territori orientali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La quarta imputazione era, e rimane, la più agghiacciante. Se è vero che le guerre di aggressione furono monopolio di quasi tutti gli stati in grado di condurle; e se è vero che crimini di guerra, compresa la tortura di prigionieri e l’uccisione di ostaggi, macchiarono la storia anche delle più evolute nazioni, compresa purtroppo la nostra, è anche vero che mai lo sterminio di un popolo fu concepito, programmato ed eseguito nell’intensità, nell’estensione e nell’efficienza quanto quello definito nella cosiddetta “soluzione finale” del problema ebraico. Stragi di innocenti ci sono state sempre nel catalogo nero delle nefandezze umane, ma mai si era vista l’eliminazione scientifica di un popolo, studiata meticolosamente a tavolino e attuata con rigorosa produttività industriale. Vale la pena di chiudere questa puntata anticipando alcuni momenti salienti del dibattimento, quando furono chiamati a deporre un capo degli Einsatzgruppen e il comandante di un campo di sterminio.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">Dall’interrogatorio di Otto Ohlendorf. Domanda: “Quali erano le istruzioni riguardanti ebrei e comunisti?”. Risposta: “… sia gli ebrei che i commissari politici andavano liquidati”. D: “Sa quante persone furono liquidate dall’Einsatzgruppe sotto il suo comando?”. R: “Tra il giugno del 1941 e il giugno del ’42, 90.000 persone”</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Gli Einsatzgruppen erano gruppi speciali costituiti, dopo l’invasione dell’Unione Sovietica, da SS appartenenti a SD, Gestapo e Polizia di sicurezza. Mentre i campi di sterminio dovevano raccogliere gli ebrei – e le altre vittime designate – provenienti dai paesi occupati, queste squadre di assassini agivano in loco, evitando anche le difficoltà e le spese dei trasporti. Otto Ohlendorf, che già abbiamo citato come responsabile di un ramo dello SD, comandò per qualche mese uno di questi gruppi. E’ utile trascrivere parte dell’interrogatorio cui fu sottoposto dal pubblico ministero americano, John Amen. Domanda: “Quali erano le istruzioni riguardanti ebrei e comunisti?”. Risposta: “Le istruzioni erano che nelle zone della Russia in cui gli Einsatzgruppen operavano, sia gli ebrei che i commissari politici andavano liquidati”. D: “Per liquidati intende uccisi?”. R: “Sì, intendo uccisi”. D: “Sa quante persone furono liquidate dall’Einsatzgruppe sotto il suo comando?”. R: “Tra il giugno del 1941 e il giugno del ’42, 90.000 persone”. D: “La cifra comprende uomini, donne e bambini?”. R: “Sì”. Questa testimonianza fu integrata da quella del generale delle SS Erich von dem Bach-Zelewski, che descrisse la strategia complessiva di queste esecuzioni. Il numero complessivo delle vittime è tuttora ignoto, gli storici parlano di circa un milione e mezzo di civili inermi. Non esiste quasi nessuna documentazione. Una delle poche recuperate, relativa al massacro di Babij Jar in Ucraina, dove in due giorni furono uccisi 33.771 ebrei, sarebbe stata più che sufficiente per mandare al capestro almeno la metà degli imputati: si vedono decine di donne nude ammucchiate in attesa di un colpo alla nuca, mentre gli aguzzini gettano calcina sui cadaveri degli altri assassinati. Per la cronaca, Ohlendorf fu impiccato. Bach-Zelewsky salvò la pelle per la sua collaborazione, fu successivamente processato e morì nel 1972 nell’ospedale della prigione.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">Höss diresse con diligente competenza la gassazione e l’incenerimento di due milioni e mezzo di creature</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Tuttavia il culmine dell’orrore fu raggiunto con la deposizione di Rudolf Höss, per tre anni comandante di Auschwitz e successivamente responsabile della gestione di tutti i campi di sterminio.</strong>&nbsp;A differenza di Eichmann, di cui era possibile scorgere il ghigno luciferino, Höss aveva l’aspetto di un modesto impiegato di provincia. Era diligente, rispettoso e a modo suo sentimentale. Amava la famiglia, i fiori e gli animali. Diresse con diligente competenza la gassazione e l’incenerimento di due milioni e mezzo di creature, in maggioranza ebree. Al termine del conflitto era fuggito, come molti altri suoi colleghi, con falsi documenti di identità, nascondendosi in una fattoria dove, a suo dire, trascorse uno dei periodi più gradevoli della vita, curando mucche e cavalli. Un ostinato ufficiale inglese gli diede la caccia, individuò e catturò la moglie minacciando di spedirla, con i figli, nelle mani dei russi. La donna rivelò il nascondiglio del marito, che negò di esser Höss. L’ufficiale gli chiese di mostrare l’interno della fede matrimoniale; l’uomo rispose che aveva difficoltà a togliersi l’anello. “No problem – replicò il capitano di Sua Maestà estraendo la baionetta – tagliamo il dito”. A quel punto l’anello scivolò facilmente, rivelando l’identità del proprietario. La pattuglia inglese, dove militavano alcuni ebrei, si prese una moderata soddisfazione con un “passage à tabac” che Höss ritenne congruo, e che stimolò la sua collaborazione. Successivamente avrebbe scritto le sue memorie, per le quali ogni aggettivo sarebbe inadeguato. Bisogna leggerle. A Norimberga fu citato dalla difesa di Kaltenbrunner. Nessuno capì perché l’avvocato di questo boia acromegalico l’avesse convocato: in effetti si rivelò un “teste ostile”, e mise una pietra tombale sulla testa del successore di Heydrich. Comunque fu prezioso per descrivere i crimini contro l’umanità riportati nel quarto capo d’accusa. Più che un fanatico nazista Höss si rivelò un tecnico scrupoloso.&nbsp;<strong>Descrisse con voce pacata e accurati dettagli la pianificazione dello sterminio di due milioni e mezzo di persone: l’arrivo in treno dopo vari giorni di viaggio senza acqua né cibo; la selezione tra i destinati al lavoro o alle camere a gas; la raccolta degli indumenti e degli altri effetti personali, l’ordinata fila per accedere a “docce e disinfestazione”, l’inserimento dello Zyklon B nei condotti dell’aerazione, i tempi dell’agonia e dei decessi, lo svuotamento delle camere, l’estrazione dei denti e il taglio dei capelli dei corpi esanimi, e infine la cremazione.</strong>&nbsp;Spiegò con orgoglio come avesse perfezionato la tecnica adottata a Treblinka, dove le cose funzionavano male, mentre a Birkenau tutto procedeva con ordine e metodo; infine lamentò la fuga di notizie sugli esperimenti medici, che sarebbero dovuti restare segreti. Durante i colloqui con gli psichiatri americani confermò con minuziosi dettagli queste complesse operazioni. Fu processato e impiccato ad Auschwitz, che giustamente ha mantenuto il patibolo al quale fu appeso.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REVISIONE SENTENZA DI CONDANNA &#8211; CONTRASTO DI GIUDICATI &#8211; INUTILIZZABILITA&#8217; DELLE INTERCETTAZIONI &#8211; INAMMISSIBILITA&#8217;</title>
		<link>https://www.progettoinnocenti.it/revisione-sentenza-di-condanna-contrasto-di-giudicati-inutilizzabilita-delle-intercettazioni-inammissibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 07:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza Revisione Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Revisione Penale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.progettoinnocenti.it/?p=12454</guid>

					<description><![CDATA[Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza nr. 22425 del 4.6.2026 In tema di revisione per contrasto di giudicati, l&#8217;art. 630, comma 1, lett.a) cod. proc. pen. non prevede la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-4 wp-block-paragraph" style="color:#3907e3">Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza nr.  22425 del 4.6.2026</p>



<p class="wp-block-paragraph">In tema di revisione per contrasto di giudicati, l&#8217;art. 630, comma 1, lett.a) cod. proc. pen. non prevede la possibilità di<br>rivalutare lo stesso fatto posto a fondamento della sentenza di condanna<br>attraverso la difforme interpretazione di una norma processuale relativa alla<br>utilizzabilità di una determinata fonte di prova operata in una sentenza di<br>assoluzione pronunciata a carico dei coimputati in altro procedimento/ o dello<br>stesso imputato sempre nell’ambito di un diverso procedimento svolto con rito<br>diverso.</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-03ca9811-78fe-4b1b-bac3-880b1cfb5e14" href="https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2026/08/20070717_2a-Istanza-di-revoca-M.P.-personale-17-07-2007-2.pages">20070717_2ª Istanza di revoca M.P. personale 17-07-2007 2</a><a href="https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2026/08/20070717_2a-Istanza-di-revoca-M.P.-personale-17-07-2007-2.pages" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-03ca9811-78fe-4b1b-bac3-880b1cfb5e14">Download</a></div>
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		<item>
		<title>La Camera dei Deputati approva la giornata per le vittime degli errori giudiziari, polemica sulle astensioni. Lauria: E&#8217; una importante presa di coscienza della terribilità del sistema giustizia</title>
		<link>https://www.progettoinnocenti.it/la-camera-dei-deputati-approva-la-giornata-per-le-vittime-degli-errori-giudiziari-polemica-sulle-astensioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 08:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[178 i voti a favore, ma a far rumore sono i 92 astenuti, provenienti dalle fila di Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza verdi e sinistra. La data scelta dalla [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h1 class="wp-block-heading"></h1>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://www.ansa.it/webimages/news_base/2026/8/4/00f1cb3aa345a5e65f687d29cf48659e.jpg" alt="Ok della Camera alla giornata per Enzo Tortora e vittime errori giudiziari - RIPRODUZIONE RISERVATA"/></figure>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">178 i voti a favore, ma a far rumore sono i 92 astenuti, provenienti dalle fila di Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza verdi e sinistra. La data scelta dalla proposta presentata dal deputato di Italia Viva Davide Faraone non è casuale: il 17 giugno, giorno in cui nel 1983 il popolarissimo conduttore di Portobello veniva arrestato, dando inizio al suo calvario giudiziario. Dopo l&#8217;ok arrivato dall&#8217;aula di Montecitorio, si attende l&#8217;approvazione definitiva da parte del Senato: discorso rimandato alla ripresa dei lavori parlamentari a settembre. Esulta la maggioranza, che per tutta la durata delle dichiarazioni di voto difende l&#8217;importanza della proposta: &#8220;Dal 1992 quasi 950 innocenti ogni anno sono stati privati della loro libertà &#8211; spiega il leader di Noi moderati Maurizio Lupi. Per loro e per le loro famiglie votiamo a favore di questa proposta di legge&#8221;.<a href="https://www.mgid.com/services/privacy-policy" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a><a href="https://clck.mgid.com/ghits/27456442/i/61821935/0/pp/1/1?h=OxlcpzeO6Qrtojjoi7FQx6xzAga6lqd4yzC0s4k383IDE27kTpnPzUZ0e9KuZKz8xVCPQof8SPqst7jXiSmNlwb-Xn4GHRe1C1BJ7uhgPxZd8OPK_meqpa5PvIJL26W9GpzXU9R151tGiVnfi-f0nQ**&amp;rid=92d58a87-90a7-11f1-a071-c4cbe1e8e6e2&amp;tt=Direct&amp;att=3&amp;cpm=1&amp;abd=1&amp;iv=17&amp;ct=2&amp;gdprApplies=1&amp;consentData=CQoXoQAQoXoQAAfGCBITCqFsAP_gAAAgAAAAMvNR_G__bXlr-bb36btkeYxf9_hr7sQxBgbIkm4FzLvW7JwG32EbJAyatiIKmRIAu3DBIQNlHBDURUCgKIAVrzDMaE2U4TtKJ6BkiFMZYytQCEhvm4tjeQCZ4ur_9kd0mR-t6dr-2dzy26hnn3a9fuS1UJSdIYesDfv-ZhOS-9IE9-x8v4v4_MbpEm8eSVn9tGtp4jc6Yvv6dBmxt-Tyff6Pn_f71fW7X__e_n3zv8oXn7r76-__f3-7___-b_-___7___7Z__u__7_v__BlGCEADUAHAAQwBgADLAGaAO4AjgBegDPgH2AQfAjwCPQEqgJiATaAoeBTQFNgKsAXYAzMBooDUwG6AOWAdsA8cB5IEBAIKAQ9AjSBHoCRAEowJWgTJAmaBNiCbgJugTmAncBPACjIFJAKXAVSArABXMCvgFhQLEgWrAtaBbmC3YLeAXdAvYBf4DAUGGAYZAxBBi8GMAMiAZOAyiAKEhCwAUABUAC4AHAAPAAgABfADIANQAeABDACKAEwAKoAbwA_ACEgEMARIAjgBNACtAGAAMMAZYA2QBzgDuAHtAPsA_QCAAEUgIuAjEBGgEcAJEASYAlMBPwFBgKiAq4BcwC9AGKANEAbQA3ABxAD2gIdgR6BIoCaQE7AKHAUeApEBTYC2AFyALsAXmAw2BkYGSAMnAZcAzMBnIDPoGrgayA2MBtADbwG5gN1AcmA5cB48D4wPkAf8BAQCCYEGAIQwQtBC-CHoIfgRMAjgBH0CRUEmASZAlmBLcCXwEwAJlgTOAmqBNgCbgE5gJ0gTuAnhBQcFCAKFgUVApKBS4CmQFPIKfgqABUYCpwFXQK2AVvAsKBYkCxwFlQLTQWsBa0C3IFxQL1AX3Av2Bf8DA4GCgMRAYpgxWDFgGMwMewZABkEDLIGXR0JkABcAFAAVAA4ACAAEkALgAvgBkAGoAPAAmABTACqAF0AMQAbwA_QCGAIkARwAmgBRgCtAGAAMMAaIA2QBzgDuAHtAPsA_YCKAIxARwBIgCTAEpgJ-AoMBUQFXALEAXOAvIC9AGKANoAbgA4gB5gD2gH2AQgAh0BE4CL4EegSKAmQBNICdgFDwKPApABSYCmwFWALFAWwAt0BckC7ALtAXmAvoBhoDHoGRgZIAycBlUDLAMuAZmAzkBnwDTYGrgawA2gBt4DdQHFgOTAcuA8cB6ID4wHzAPrAfcA_4CAIEBAIMAQtAh6BEwCOAEdgI-gSEAkUBJkCVcEswS0Al8BMACZYEzgJqgTYAm4BOYCdME7QTuAngBPMCgwFCAKFgUSAoqBSUClwFPAKfgVGAqcBV0CtgFbwLBgWJAseBZMCysFrAWtAtyBbsC4oFywL1AX3AwOBgoDCQGGAMOAYigxWDFgGL4MZAxmBj2DIAMggZNAyyQgdAALAAoAC4AGoAVQAxABvAD8AMAAc4A7gCKAEcAJEASkAoMBUQFXALmAYoA2gCHQETgI9ATSApMBTYCrAFigLRAXIAuwBkYDJwGcgPHAfGBAQCDAELQIegSEAkUBM4CbAE5gJ3ATwAnmBQYCioFJQKXAU_AsEBYkC1oFuQMXkoLIACwAKAAcABIADwAIYATAAqgBigEMARIAjgBRgCtAGAANkAfgBHICogKuAXMAxQBxAEIAIdARfAj0CRQFHgKTgU0BTYCxQFqALYAXIAuwBecDIwMkAZOAywBnIDPgGsANvAfGBAECAgEDwIMAQhAh6BH0CRQElQJVgStAl8BM4CaoE2AJuATmgnaCdwE8AJ5gUVApKBS4CngFRgKnAVsArfBYIFgwLFgWPAsrBawFrQLcgXIAuWBeoC-4GCgMJAYYAxEBi8DGYGPQMgAZZKQfQAFwAUABUADgAIAASQAyADQAHgAQwAmABVADEAH6AQwBEgCOAFGAK0AYAA0QBsgDnAHfAPsA_QCLAEYgI4AkQBKQCgwFRAVcAuYBeQDFAG0ANwAcQA9oB9gEOgInARfAj0CRQE0gJ2AUOApABScCmgKbAVYAsUBbAC5IF2AXaAvMBfQDDYGRgZIAyeBlgGXAM5gawBrIDZQG3gN1AcmA8UB44D4wHzAP-AgIBBMCDAEIQIWgQzAhyBDsCJgEdgI-gSKgkwCTIEqwJZgS-AmABMsCZwE1QJsATmgnaCdwE8AJ5gULAoqBSUClwFPAKfgVGAqcBWwCt4FggLCgWJAsWBY8CyYFlYLWAtaBbkC4oFyAL1AYHAwVBhsGHAMRAYzAx7BkAGQQMmgZZAy6A.IMvNR_G__bXlv-bb36btkeYxf9_hr7sQxBgbIsm4FzLvW7JwG32EbJEyatiIKmRIAu3DBIQNtHBjURUChKIAVrzDsaE2U4TtKJ-BkiHMZYytQCEhvm4tjeQCZ4ur_90d0mR-t6dr-2dzy27hnn3a9fuS1UJydKYetHfv-ZhOS-_IU9_x-_4v4_MbpEm8eSVv9tWtt4zc64vv6dpuxt-Tyff6f__f73fW7X__e__33_-qX3_r76-___3______f__________9__________A&amp;muid=q75sden32sr1&amp;st=120&amp;mp4=1&amp;h2=VhZiN9ODCykHgyetimxQBcxhfiHJVq2Ux3BxOqVRblMHyPnM_dpqnL85U_YsWHBQ-f8fk2pFtVIjbNN9cEveJw**&amp;mcca=0.0264" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8220;La malagiustizia esiste e rovina la vita delle persone che ne sono vittime&#8221;, commenta il capogruppo forzista Enrico Costa. Durante l&#8217;esame degli ordini del giorno, viene anche approvata la proposta di Iv per impegnare il governo sul tema della responsabilità giuridica dei magistrati. Sul tema, Costa annuncia una pdl di FI &#8220;per garantire ai cittadini il risarcimento dei danni nei casi di malagiustizia</p>



<p class="wp-block-paragraph">È sempre il capogruppo di Forza Italia a guidare le proteste contro l&#8217;astensione di M5S, Pd e Avs, da lui definita &#8220;uno schiaffo&#8221; alle vittime di errori giudiziari. &#8220;Vadano a spiegare questa scelta &#8211; attacca Costa &#8211; a 100 mila innocenti che hanno perso ingiustamente la libertà&#8221;. Una decisione contestata anche dal presidente dell&#8217;Osservatorio giustizia della Fondazione Einaudi Gian Domenico Caiazza, che parla di una &#8220;cambiale&#8221; da &#8220;pagare alla leadership politica di Anm per la vittoria del No&#8221;. La decisione delle opposizioni viene motivata per l&#8217;assenza &#8220;di un vero confronto in Commissione&#8221;, come spiega durante le dichiarazioni di voto la deputata dem Rachele Scarpa.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L’intelligenza artificiale non è nuova prova in sé e non è declinabile come fonte di assoluta affidabilità scientifica, perciò non può giustificare la richiesta di revisione della sentenza di condanna</title>
		<link>https://www.progettoinnocenti.it/lintelligenza-artificiale-non-e-nuova-prova-in-se-e-non-e-declinabile-come-fonte-di-assoluta-affidabilita-scientifica-percio-non-puo-giustificare-la-richiesta-di-revisione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 14:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[Lo afferma la Cassazione con la sentenza 29015/2026. Infatti, la richiesta di revisione del processo in cui è stata pronunciata condanna deve fondarsi su prove nuove. Ma, nella nozione di nuova prova rientra anche [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Lo afferma la <a href="https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2026/07/31/AllegatiPDF/29015.pdf">Cassazione con la sentenza 29015/2026.</a> Infatti, la richiesta di revisione del processo in cui è stata pronunciata condanna <strong>deve fondarsi su prove nuove.</strong> Ma, <strong>nella nozione di nuova prova rientra anche la possibilità di rivalutazione</strong> &#8211; di quelle su cui si è ritenuta raggiunta la dimostrazione della responsabilità penale del condannato &#8211; <strong>attraverso l’applicazione di inediti strumenti tecnici, aggiornati dal progresso scientifico,</strong> e capaci di raggiungere un risultato diverso da quello che si era consolidato con il giudicato di cui si chiede la revisione. Pertanto <strong>non costituisce prova nuova l’affermata possibilità di ribaltare le conclusioni raggiunte con la condanna solamente perché si propone la rivalutazione della prova acquisita tramite l’impiego di strumenti di nuovo conio che utilizzano l’intelligenza artificiale</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso esaminato dalla Corte,  era stata accertata come riferibile al ricorrente (condannato a seguito di ribaltamento dell’assoluzione in primo grado) la voce di uno degli interlocutori partecipanti a una conversazione <strong>oggetto di intercettazione</strong>. E proprio su tale riconoscimento &#8211; ritenuto errato da parte del ricorrente &#8211; si basava la sua richiesta di revisione. Infatti, nella relativa istanza il ricorrente esponeva che in altro procedimento, connesso a quello di cui chiedeva la revisione, era stato escluso che la voce intercettata appartenesse al ricorrente e che in tale caso la prova favorevole era stata raggiunta attraverso l’impiego di strumentazione che utilizza l’intelligenza artificiale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Suprema corte conferma il&nbsp;<strong>rigetto da parte della Corte di appello dell’istanza di revisione presentata dall’attuale ricorrente, in quanto la mera asserzione del richiedente sulla possibilità dell’impiego dell’intelligenza artificiale da parte del nuovo strumento di investigazione, posto alla base della richiesta, non consente di ritenere il mezzo proposto di per sé dirimente</strong>. In sintesi, non basta citare in via generale l’ipotesi di rivalutare le prove a base della condanna con l’ausilio dell’intelligenza artificiale per affermare l’affidabilità del nuovo mezzo al fine di raggiungere diverse conclusioni rispetto a quelle adottate dagli investigatori con strumenti diversi.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In conclusione, come spiega la Cassazione penale, nel caso di istanza di revisione fondata sulla rivalutazione di prove attraverso l’impiego di nuovi strumenti non a disposizione della giustizia al tempo della condanna, l’istante è tenuto a rappresentare specifiche argomentazioni sulla validità e sulla maggiore affidabilità del nuovo strumento tecnico e sulla rilevanza dei risultati ottenuti&nbsp;<strong>al fine di poter disarticolare l’intero quadro probatorio</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>non eventualmente la singola prova</strong>&nbsp;che non farebbe comunque venir meno il fondamento del convincimento del giudice sulla colpevolezza dell’imputato.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASSOCIAZIONE MAFIOSA &#8211; CONFLITTO DI GIUDICATI &#8211; CONTRIBUTO CAUSALE ESCLUSO DALLA SENTENZA NEI CONFRONTI DEI CORREI</title>
		<link>https://www.progettoinnocenti.it/associazione-mafiosa-conflitto-di-giudicati-contributo-causale-escluso-dalla-sentenza-nei-confronti-dei-correi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza Revisione Penale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.progettoinnocenti.it/?p=12077</guid>

					<description><![CDATA[Corte di Appello di Caltanissetta, seconda sezione penale, sentenza del 25.02.2025, Ric. Turriciano Decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, è stato ritenuto il conflitto irrimediabile, rilevante ai sensi della [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Corte di Appello di Caltanissetta, seconda sezione penale, sentenza del 25.02.2025, Ric. Turriciano</p>



<p class="wp-block-paragraph">Decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, è stato ritenuto il conflitto irrimediabile, rilevante ai sensi della lettera a) dell&#8217;art. 630 c.p.p., con l&#8217;accertamento compiuto in sede ordinaria nel processo contro i correi  in relazione alla composizione del presunto sodalizio mafioso nonché rispetto al contributo causale che la sentenza, pronunciata in sede di rito abbreviato nei confronti del ricorrente, aveva invece ritenuto. Nella specie si era accertato che l&#8217;imputato  fosse stato a disposizione del capo mafia della locale articolazione mafiosa, poi assolto.</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-d8a3f1f1-9923-43f7-a027-213aae42aec6" href="https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2026/02/167-25-TURRICIANO-VITO.pdf">167-25 TURRICIANO VITO</a><a href="https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2026/02/167-25-TURRICIANO-VITO.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-d8a3f1f1-9923-43f7-a027-213aae42aec6">Download</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caso Cavallotti: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo rimette il ricorso contro l&#8217;Italia alla “Grande Camera”, adesso è a rischio l’intero sistema della confisca di prevenzione antimafia</title>
		<link>https://www.progettoinnocenti.it/caso-cavallotti-la-corte-europea-dei-diritti-delluomo-rimette-il-ricorso-contro-litalia-alla-grande-camera-adesso-e-a-rischio-lintero-sistema-della-confisca-di/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 07:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.progettoinnocenti.it/?p=12316</guid>

					<description><![CDATA[&#160;03 Aprile 2026&#160; &#124; &#160;&#160;&#160;&#160;news La richiesta era stata avanzata dal difensore dei ricorrenti principali, i fratelli CAVALLOTTI, dall’’Avv. Baldassare LAURIA, in ragione del “rilievo sistemico”&#160;che le denunciate violazioni dei [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;03 Aprile 2026&nbsp; | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/category/news/">news</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">La richiesta era stata avanzata dal difensore dei ricorrenti principali, i fratelli CAVALLOTTI, dall’’Avv. Baldassare LAURIA, in ragione del “<strong>rilievo sistemico”</strong>&nbsp;che le denunciate violazioni dei principi di diritto sovrannazionali possono provocare sull’intero impianto normativo della lotta alla criminalità organizzata ed economica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I fratelli CAVALLOTTI, imprenditori di Belmonte Mezzagno nel settore della metanizzazione, negli anni novanta furono arrestati per associazione mafiosa, e dopo un lungo calvario processuale, nel 2010, definitivamente&nbsp; assolti, con formula piena, perchè il fatto non sussiste.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La storia sembrava finita. Nel 2011, invece, nell’ambito del procedimento di prevenzione, frattanto intrapreso dalla D.D.A di Palermo, Il Tribunale di prevenzione, presieduto dalla dr. Silvana SAGUTO, ordinava la confisca dell’intero patrimonio, aziendale e personale dei fratelli Cavallotti, di fatto lasciandoli in una situazione di vera povertà.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo il Tribunale di Palermo, i Cavallotti erano da ritenersi soggetti&nbsp;<strong><em>appartenenti all’associazione mafiosa,</em></strong>&nbsp;con la quale avevano stretto intensi rapporti di affari nel sistema di spartizione degli appalti pubblici, e ciò sebbene nel processo penale fosse stato accertato l’esatto contrario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A nulla è valsa la battaglia giudiziaria intrapresa. Lo stesso Tribunale di Palermo nel 2019 rigettò l’istanza tesa alla revoca della confisca.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="870" height="489" src="https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2026/04/CEDU.jpeg" alt="" class="wp-image-12319" srcset="https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2026/04/CEDU.jpeg 870w, https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2026/04/CEDU-300x169.jpeg 300w, https://www.progettoinnocenti.it/wp-content/uploads/2026/04/CEDU-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Adesso, però, la battaglia giudiziaria dei CAVALLOTTI rischia di abbattere l’intero sistema normativo italiano del codice antimafia</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il ricorso presentato dall’Avv. Baldassare LAURIA, nell’interesse degli stessi imprenditori, ha denunciato una serie di violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, mettendo in risalto le contraddizioni del sistema italiano anche rispetto agli&nbsp;<strong>altri ordinamenti giuridici europei, ove liuto della</strong>&nbsp;<strong>confisca&nbsp; senza reato è sconosciuta</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">All’epoca, la giurisprudenza italiana, invece, affermava l’assoluta autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale, tanto da potersi utilizzare gli stessi elementi probatori, che avevano condotto all’esito assolutorio, per giustificare l giudizio di appartenenza mafiosa.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Secondo l’Avv. Baldassare LAURIA</strong> “ <em>Le norme sulla confisca di prevenzione, introdotta con legge Rognoni-La Torre, nel 1982, è una legge del tutto illiberale che, di fatto, ha permesso il consolidamento, nell’ordinamento italiano di un vero e proprio </em><strong><em>sistema penale del presunto colpevole, </em></strong><em>dove la pena è anticipata rispetto alla decisione finale, dove i proposti non avevano alcun diritto di difesa (soltanto con legge del 2017 il legislatore del codice antimafia ha previsto il diritto alla prova). Si tratta  di  un sistema che funziona come una sorta di “clausola di riserva”  utilizzato principalmente nei confronti dei soggetti assolti dal reato di associazione mafiosa.  Una vera e propria giustizia dispotica”.</em></p>



<p class="has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-6 wp-block-paragraph"><strong>Assolti perchè non mafiosi ma appartenenti alla mafia</strong>. Una contraddizione, oltre che logica, giuridica che adesso la Corte Europea può bocciare per riportare il sistema normativo italiano nel solco ella garanzie costituzionali e del Diritto Unionale”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con l’assegnazione alla causa alla Grande Camera, la vicenda Cavallotti diventa un “<strong>caso pilota”</strong>&nbsp;che, in caso di esito positivo,&nbsp;<strong>obbligherà dello Stato italiano di adeguare l’intero sistema del codice antimafia,&nbsp;</strong>legittimando, così, anche gli altri soggetti incisi da provvedimenti analoghi a chiedere la revoca dei rispetti i provvedimenti di confisca.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Una vera e propria rivoluzione</strong>, <strong>il cui costo economico non è calcolabile.&nbsp;Il caso Cavallotti, però, è anche l’occasione per correggere la deriva illiberale dello Stato italiano.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strage di via D&#8217;Amelio, la Corte d&#8217;Appello di Perugia ha accolto la richiesta di  revisione della sentenza di condanna a otto anni di reclusione nei confronti di Vincenzo Scarantino</title>
		<link>https://www.progettoinnocenti.it/strage-di-via-damelio-accolta-la-revisione-della-sentenza-di-condanna-a-otto-anni-di-reclusione-di-vincenzo-scarantino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 14:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.progettoinnocenti.it/?p=12410</guid>

					<description><![CDATA[La Corte d’appello di Perugia, accogliendo la richiesta di revisione dell&#8217;Avv. Vania GIAMPORCARO, ha revocato la sentenza di condanna a otto anni per calunnia aggravata inflitta nel 2002 a Vincenzo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte d’appello di Perugia, accogliendo la richiesta di revisione dell&#8217;Avv. Vania GIAMPORCARO, ha revocato  la sentenza di condanna a otto anni per calunnia aggravata inflitta nel 2002 a Vincenzo Scarantino, protagonista delle prime ricostruzioni giudiziarie sulla strage di via D’Amelio &#8211; in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta &#8211; poi rivelatesi frutto di un depistaggio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sentenza revocata era stata emessa il 27 dicembre 2002 dal gip di Roma, Renato Croce, e riguardava l’accusa di avere calunniato magistrati, dirigenti e funzionari di polizia, agenti penitenziari e il collaboratore di giustizia Francesco Andriotta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La pena, già interamente scontata, prevedeva anche una misura di sicurezza di tre anni. L’accusa di calunnia nacque dopo la ritrattazione resa da Scarantino durante il processo d’appello «Borsellino uno», quando il 24 settembre 1998 negò il proprio coinvolgimento nella strage di via D’Amelio e denunciò pressioni e condizionamenti investigativi subiti dal gruppo investigativo «Falcone-Borsellino», guidato dall’allora questore Arnaldo La Barbera.<a href="https://widgets.mgid.com/it/?utm_source=palermo.gds.it&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=widgets&amp;utm_content=1919894" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a><a href="https://www.mgid.com/services/privacy-policy" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a><a href="https://clck.mgid.com/ghits/27031911/i/62662432/0/pp/1/1?h=qpugjnNDlQOKidYK-sJJNwo7mwLNpT8hY-evCGB61IcZa1ByvZTYlqmK6pMOUtz5BmDsQvUOwF-Yjq5HgRyjwGOeVqk6PvBgmDbvz-B7PL1a0djYV_b61-Vls_eLApCE&amp;rid=a9786c23-5c33-11f1-be42-c4cbe1e8e6e2&amp;ts=gds.it&amp;tt=Referral&amp;att=4&amp;cpm=1&amp;abd=1&amp;iv=17&amp;ct=2&amp;gdprApplies=1&amp;consentData=CQlBZUAQlBZUAFgAGAITCgFsAP_gAAAAABCYMhtR_G__bXlr-bb36btkeYxf9_hr7sQxBgbIkm4FzLvW7JwG32EbNAzatiYKmRIAu3TBIQNlHJDURUCgKIgVrzDMaE2U4TtKJ6BkiFMZY2tQCFxum4tjeQCY4ur_9kd9mR-t7dr82dzy26hnv3a9fuS1UJCdIYetDfv8ZBOT-9IE9-x8v4v4_MbpEm8eS1n_tGtp4jc6Yvv_dBmxt-Tyff7Pn_f7l_e7X__e_n3zv8oX37r7____f_-7___2b_-___7___7Z__u__4AAACgkAGAAIMhhoAMAAQZDEQAYAAgyGKgAwABBkMZABgACDIY6ADAAEGQyEAGAAIMhkoAMAAQZDKQAYAAgyGWgAwABBkMA.IMhtR_G__bXlv-bb36btkeYxf9_hr7sQxBgbIsm4FzLvW7JwG32EbNEzatiYKmRIAu3TBIQNtHJjURUChKIgVrzDsaE2U4TtKJ-BkiHMZY2tQCFxum4tjeQCZ4ur_90d9mR-t7dr-2dzy27hnv3a9fuS1UJidKYetHfv8ZBOT-_IU9_x-_4v4_MbpEm8eS1v_tWtt43c64vv_dpuxt-Tyff7fv_f73_e7X__e__33_-qX3_r7____________f__________9_____4A.f_wAAAAAAAAA&amp;st=120&amp;mp4=1&amp;h2=VhZiN9ODCykHgyetimxQBZAln9NE--dxLSWJUbSJV3g0lMrXbajJoRZROhi1t77zFyEpagE6Tux-bgDssBUMQg**" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a><a href="https://widgets.mgid.com/advertiser/info/?data=dKsPHVf98Q2uh-rUsDiENltxCPL-ZeqkAFnO753fyxsnkDbiz7mCN_FXMT_wen9WsZybh_k2TyxBLeuAveJO6Wynnw" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Negli anni successivi le sentenze sul depistaggio hanno accertato la falsità delle accuse sostenute da Scarantino nelle prime fasi investigative. Nel processo «Borsellino quater», Francesco Andriotta è stato condannato per calunnia aggravata ai danni dello stesso Scarantino e di altri soggetti coinvolti nelle false ricostruzioni. La difesa di Scarantino, che lo ha definito «un calunniatore calunniato e vittima del sistema», valuterà ora l’eventuale richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione.</p>
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		<title>La prima sezione della Corte di Cassazione va oltre la giurisprudenza della CEDU e prova a &#8220;espandere&#8221; la confisca di prevenzione anche al profitto derivante da attività lecite</title>
		<link>https://www.progettoinnocenti.it/la-corte-di-cassazione-prova-a-espandere-la-confisca-di-prevenzione-anche-al-profitto-derivante-da-attivita-lecite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 06:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.progettoinnocenti.it/?p=12401</guid>

					<description><![CDATA[Nota alla Sent. della prima sezione della Corte di Cassazione nr. sez. 435/2026 CC del 05/02/2026, di Laura ANCONA  Nell’imminenza della decisione della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti [&#8230;]]]></description>
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<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-8 wp-block-paragraph" style="color:#7c07e3"><strong>Nota alla Sent. della prima sezione della Corte di Cassazione nr. sez. 435/2026 CC del 05/02/2026, di Laura ANCONA </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Nell’imminenza della decisione della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel Caso Cavallotti, potenzialmente idoneo a cambiare il sistema di prevenzione patrimoniale, la prima sezione della Corte di Cassazione prova a resistere, “testando” un nuovo perimetro della confisca di prevenzione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così, alla natura ripristinatoria della confisca di prevenzione, tesa al recupero del profitto illecito alla stregua dello scopo perseguito dall’istituto civilistico dell’indebito arricchimento, la sentenza della Cassazione tenta di contrapporre un diverso significato. Si afferma che ”&nbsp;<em>la confisca di prevenzione è confisca «per sproporzione» caratterizzata dal fatto che le basi cognitive sono rappresentate: a) dalla individuazione di condotte ricorrenti, produttive di reddito illecito, tali da comportare il giudizio constatativo b) dalla verifica della sproporzione tra redditi e investimenti nel periodo, il che determina, in caso positivo, il ragionevole convincimento della esistenza di ulteriori condotte illecite produttive di reddito; c) dalla confisca di ciò che rientra nel limite della sproporzione accertata”.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">In sostanza, secondo la Corte, il carattere della sproporzione, una volta accertato, esime il giudice dalla verifica circa l’esistenza e l’entità del profitto, tanto da giustificare la totale ablazione del patrimonio del proposto&nbsp;<em>“Nella sproporzione, per essere chiari, va a finire tanto la redditività illecita degli episodi censiti (quelli che hanno consentito l’iscrizione del proposto nella categoria tipizzata di pericolosità) che la redditività aggiuntiva degli episodi ulteriori, ricostruiti in via indiziaria sulla base dell’analisi patrimoniale”.</em><br>Siffatta postura logico-giuridica, però, allontana la confisca di prevenzione dal perimetro legale disegnato dall’art. 24 del C.A.M. che limita la confisca al solo profitto illecito o al suo reimpiego.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si afferma, senza mezzi termini, che “<strong>La confisca di prevenzione, ove si rispetti il procedimento qui descritto può, per sua natura, colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto</strong>&nbsp;<strong>dei singoli reati accertati durante la ricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità</strong>….” giustificando così una forma di confisca di ciò che non è profitto illecito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione in esame, in verità, ammette di dissentire chiaramente dal diverso principio affermato nella sentenza della sesta Sezione della stessa Corte di Cassazione , n. 29157 del 12/04/2023, Valenti, Rv. 285039 – 02, lì dove si rapporta il profitto dei reati accertati al possibile valore, in modo congruente, della confisca.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quest’ultima impostazione, come detto, è stata già ribadita recentemente nella sentenza della CEDU&nbsp;<strong>GAROFALO c/Italia, del 13.02.2025 (Application no. 47269/18)</strong>, ove si è affermato che la confisca di prevenzione, come risultante dalle modifiche legislative del 2008-2009 e dai chiarimenti forniti nella successiva giurisprudenza nazionale,&nbsp;<strong>non assume carattere sanzionatorio/penale solo quando è</strong>&nbsp;<strong>imitata al solo&nbsp; profitto illecito o al suo reimpiego. &nbsp;</strong>Diversamente, quando la confisca incide sulla ricchezza che non è profitto illecito o derivazione di esso assume rilievo penale (Caso WELCH c/ REGNO UNITO).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al contrario, la decisione della Corte di Cassazione legittima una sorta di&nbsp;<strong>confisca totalitaria&nbsp;</strong>oltrepassando il limite di cui all’art. 24 CAM che prevede esclusivamente la confisca del profitto illecito o del suo reimpiego, finendo di fatto per assumerei caratteri di una vera e propria&nbsp;<strong>pena patrimoniale sproporzionata,&nbsp;</strong>in contrasto con la tutela costituzionale della proprietà privata e con il principio di proporzione, e, quindi, in palese violazione dell’art. 1 del I° Protocollo della Convenzione EDU (oltre che con l’art. 17 della Carta europea dei diritti fondamentali e con l’art. 16 che tutela la libertà di impresa).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il ragionamento dei Supremi Giudici sconta un vizio di fondo: si assume che “…<em><strong>la confisca di prevenzione</strong>&nbsp;italiana, per sua natura e conformazione legislativa,&nbsp;<strong>non può essere ritenuta ‘pertinenziale</strong>’&nbsp;<strong>ma appartiene alla categoria della confisca ‘recuperatoria’ del&nbsp;ragionevolmente probabile&nbsp;incremento patrimoniale correlato alla condizione di pericolosità”</strong></em>, ponendosi in ulteriore contrasto con la sentenza della CEDU ISAIA c. Italia del 25.09.2025 (Ricorsi nn. 36551/22, 36926/22 e 37907/22), ove si è affermato, al contrario, la necessità&nbsp; che le autorità nazionali&nbsp;<strong><em>stabiliscano un nesso tra i beni da confiscare e i reati presupposto che erano stati presumibilmente commessi dalla persona in questione</em>.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella fattispecie, le autorità nazionali si erano limitate a fare riferimento al fatto che il primo ricorrente era stato condannato per diversi reati&nbsp;&nbsp;<em>senza valutare se i reati presupposto avessero prodotto, nelle circostanze specifiche del caso, un guadagno finanziario significativo</em>, q<em>uindi non avevano dimostrato che i beni confiscati fossero proventi di reato né avevano effettuato alcuna valutazione dei beni esatti che avrebbero potuto essere ottenuti attraverso il reato</em>&nbsp;(cfr. Geerings c. Paesi Bassi, n. 30810/03, § 47, 1° marzo 2007, e Rummi, citata sopra, § 107).</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Dunque, il rapporto di pertinenzialità tra bene e attività illecita è, oltre che&nbsp; il requisito legale, anche il limite della confisca di prevenzione.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">A ben guardare, questo principio ha radici più profonde. Invero, con la sentenza della quinta sezione di Codesta Corte del 17 dicembre 2013 (dep. 17 marzo 2014), n. 12493, si chiariva che “<em>La confisca di prevenzione – tipica misura patrimoniale – non è collegata, a differenza di quella personale, alla qualità di mafioso del proposto, ma all’attività da lui esercitata. Pertanto, se l’appartenenza a consorterie mafiose giustifica l’applicazione di una misura personale – giacché a tale condizione è sempre collegato il pericolo di azioni illecite – per l’applicazione delle misure patrimoniali occorrono, invece, manifestazioni concrete e dimostrabili di quella mafiosità, strumentali all’accumulazione illecita di ricchezza. Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che, “in tema di misure di prevenzione nei riguardi di appartenenti ad associazioni di stampo mafioso, ai fini dell’adozione della misura patrimoniale della confisca non è sufficiente la verifica della sussistenza di adeguati indizi di appartenenza del soggetto ad una associazione mafiosa per ritenere che il suo patrimonio, anche se ingente e acquisito rapidamente, sia di provenienza illecita, ma occorre anche la sussistenza di indizi inerenti ai beni che facciano ritenere, per la sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica&nbsp;</em><strong><em>svolta, o per altri motivi, che gli stessi siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego”&nbsp;</em></strong>(Cass., n. 35628 del 23/6/2004; n. 1171 del 19/3/1997; n. 265 del 5/2/1990) .</p>



<p class="wp-block-paragraph">E’, infatti, necessario, l’accertamento quantomeno a livello indiziario, la prova: a)&nbsp;<strong>che l’acquisto originario sia stato reso possibile dall’attività illecita dell’acquirente, in qualunque modo espletata (mediante estorsioni, truffe, traffici illeciti, ecc), pur senza pretendere la prova di un diretto collegamento, sotto forma di nesso causale, tra l’attività – illecita – e l’acquisizione patrimoniale; b) che la crescita e l’accumulo di ricchezza da parte dell’impresa sia stata concretamente agevolata dall’attività illecita del titolare, “appartenente alla mafia” (nel senso dianzi precisato)”.&nbsp;</strong>In questa seconda ipotesi la Suprema Corte richiede che&nbsp;<strong>“l’imprenditore abbia, quantomeno, sfruttato la sua qualità mafiosa per crearsi condizioni di favore, ponendo in essere una qualsiasi delle attività idonee ad imporre, illecitamente, l’impresa sul mercato&nbsp;</strong>(sviamento della concorrenza, acquisizione di beni strumentali o di consumo a prezzi ingiustificatamente vantaggiosi, controllo mafioso della manodopera, ecc. ecc.)<strong>, perché solo in questo caso può dirsi&nbsp; – stando al dettato normativo – che l’incremento patrimoniale è “frutto di attività illecite”</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche più recentemente, detto principio è stato affermato anche in&nbsp;<strong>Cassazione, sezione quinta, nr, 888/2026 del 16/12/2025</strong>, riguardante un caso di pericolosità generica, “<em>Trova dunque applicazione il differente principio per il quale deve essere disposta la confisca dei soli beni che siano in rapporto di pertinenza prevenzionale rispetto alla pericolosità sociale del proposto, senza che sia necessaria la confisca totalitaria o parziale delle quote o delle partecipazioni sociali dell’azienda interessata, laddove risulti che solo tali beni, e non anche le quote o partecipazioni sociali, rientrino nella nozione di cui all’art. 24, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159&nbsp;</em>(Sez. 2, n. 30655 del 03/02/2023, Rappa, Rv. 284948 – 03).&nbsp;Nel caso esaminato dalla Corte, si è demandato al giudizio di rinvio, “…..ai fini del concreto accertamento di tali profili,<strong><em>anche avendo riguardo all’entità delle accertate evasioni fiscali di rilevanza penale rispetto al valore del compendio delle aziende e al momento della relativa formazione”.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Appare evidente, allora, i<strong>l deciso cambio di passo della Corte di Cassazione, rispetto alle recenti pronunce della CEDU, in GAROFALO e ISAIA v. Italia,</strong>&nbsp;i cui principi hanno ispirato la contestazione al Governo Italiano delle plurime violazioni alla Convenzione denunciate con il ricorso CAVALLOTTI, per il cui rilievo sistemico la causa sarà decisa dalla Grande Camera.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La pronuncia della Corte di Cassazione sembra, a ben riflettere, buttare le basi di un nuovo modello di confisca, estraneo all’art. 24 del C.A.M., legato non tanto al profitto illecito piuttosto alla&nbsp;<strong>inspiegabilità della ricchezza</strong>, tanto da leggersi “<em>Da ciò deriva che la confisca, sul piano normativo, tende al recupero della ‘ricchezza ingiustificata’ essenzialmente attraverso le due ipotesi di cui all’art. 24, comma 1, d.lgs. 159 del 2011: a) la esistenza di prova diretta della derivazione del patrimonio dalla attività illecita; b) la esistenza di una ragionevole presunzione di derivazione, basata sulla riconosciuta sproporzione tra entrate lecite e valore degli investimenti”.</em><br>Una tale forma di confisca è, però, estranea anche alla Direttiva del Parlamento Europeo 1260/2024, il cui art. 16 che indirizza gli Stati membri ad adottare misure di confisca dei beni identificati nell’ambito di una indagine connessa un reato purché l’organo giudicante sia convinto che i beni identificati derivino condotte criminose commesse nell’ambito di una organizzazione criminale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dunque, evidenziando il necessario nesso di derivazione da un reato.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione in commento sembra un ritorno al passato, proiettata alla difesa dello “Stato Apparato” piuttosto che dello “Stato di Diritto”, e fa della confisca di prevenzione uno strumento “senza limiti” che lascerà i giudici di merito con le mani libere. Con buona pace del diritti della persona.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2026/05/la-sentenza-2.pdf">la sentenza</a><a href="https://www.osservatoriomisurediprevenzione.it/wp-content/uploads/2026/05/la-sentenza-2.pdf">Download</a></p>
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