Progetto InnocentI

GIURISPRUDENZA

CONFISCA PREVENZIONE – NUOVE CATEGORIE CRIMINOLOGICHE’ INTRODOTTE CON D.L. 92/08 – INAPPLICABILITA’ A FATTISPECIE ANTECEDENTI

La nuova fattispecie di pericolosità qualificata ex lett b) art. 4 del CAM, introdotta con il primo pacchetto sicurezza di cui al d.l. 92/008, non può applicarsi retroattivamente a situazioni consumate in epoca antecedente. Nel caso esaminato dalla Corte, il proposto era stato in effetti condannato per il reato di

CONFISCA DEI BENI AZIENDALI – RAPPORTO DI PERTINENZA PREVENZIONALE RISPETTO ALLA PERICOLOSITA’ SOCIALE

In tema di confisca di prevenzione, è ammissibile la confisca di singoli beni aziendali che siano in rapporto di pertinenza prevenzionale rispetto alla pericolosità sociale del proposto, senza che sia necessaria la confisca totalitaria o parziale delle quote o delle partecipazioni sociali dell’azienda interessata, laddove risulti che solo tali beni, e non anche le quote o partecipazioni sociali, rientrino

PROCEDIMENTO DI REVOCA DELLA CONFISCA -DIVERSO INQUADRAMENTO DELLA BASE LEGALE – CONDIZIONI

In tema di confisca di prevenzione, in sede di procedimento di revoca della misura, è consentito, nel rispetto del principio del contradditorio, il diverso inquadramento tipico della condizione soggettiva di pericolosità, sulla base delle fonti dimostrative disponibili e di quelle sopravvenute. (Fattispecie relativa alla riqualificazione dell’inquadramento tipico di pericolosità del proposto ai sensi dell’art. 4,

REVOCAZIONE DELLA CONFISCA – OMESSA VERIFICA SUSSISTENZA DELL’ORIGINARIA BASE LEGALE – AMMISSIBILITA’

In sede di legittimità, il controllo inerente all’esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l’applicazione della misura, o nel caso di motivazione apparente, che ricorre quando il decreto omette del

REVOCA DELLA CONFISCA IRREVOCABILE – VERIFICA CONFORMITA’ AI PRINCIPI DELLA SENTENZA 24/2019 CORTE COSTITUZIONALE – AMMISSIBILITA’

In tema di confisca di prevenzione, la Seconda sezione ha affermato che avverso il provvedimento definitivo di applicazione della misura fondato sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 6 settembre 2011, n. 28, è esperibile il rimedio della revocazione ex art. 28 del

DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ DELL’ART. 1 LETT. A) D.LVO 150/2011 – SENTENZA 24/2019 – EFFETTI SUI PROCEDIMENTI PENDENTI

A seguito della pronuncia n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, il regime delle misure di prevenzione applicabili ai c.d. pericolosi generici è completamente mutato. Invero, non solo risultano non più applicabili le misure di prevenzione ai soggetti di cui alla lett. a) dell’art. 1, comma 1, d.lg. 159/2011, ma anche per coloro

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