Progetto InnocentI

ERGASTOLO OSTATIVO – ART. 3 CEDU – ORDINAMENTO PENITENZIARIO – BENEFICI PENITENZIARI

Con la pronuncia Viola c. Italia la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo afferma la contrarietà dell’ergastolo ostativo, cosiddetto “fine pena mai”, al principio espresso all’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.
Il principio della dignità umana, per la Corte, impedisce ogni privazione della libertà della persona che non sia accompagnata da un progetto per la reintegrazione sociale della stessa e dalla conservazione a favore di questa della fondamentale prospettiva di “recuperare quella libertà un giorno”. In particolare, ribadendo quanto già affermato nella sentenza Vinter e altri. c. Regno Unito, “un detenuto condannato all’ergastolo ha il diritto di sapere cosa deve fare per garantire la sua liberazione e quali sono le condizioni”. La Corte EDU aggiunge che le autorità nazionali devono garantire ai detenuti condannati all’ergastolo reali possibilità di reinserimento sociale, secondo un obbligo positivo di mezzi concretizzato anche in una progressione positiva nel trattamento carcerario.
La Corte condanna lo Stato italiano per quello che definisce un serio “problema strutturale” del sistema, i cui meccanismi determinano una sistematica violazione dell’art. 3 della CEDU. Il legare indissolubilmente la mancata collaborazione con la giustizia alla presunzione assoluta di pericolosità sociale, infatti, rischia di privare le persone condannate per i reati previsti all’art. 4 bis della legge sull’Ordinamento Penitenziario di qualsiasi prospettiva di fuoriuscita dalla loro condizione di detenuti e di ogni possibilità di ottenere una nuova determinazione della pena sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo. Ciò comporta un’inaccettabile lesione sostanziale dei diritti umani delle stesse.

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