POST-CONVICTION REMEDIES IN THE ITALIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
The Italian Constitution expressly contemplates the possibili- ty of a wrongful conviction, by stating that the law shall determine the conditions and forms regulating damages in case of judicial error. Therefore, it should come as no sur- prise that many provisions of the Italian Code of Criminal Procedure (CCP) deal with the topic. The aim of this article is to provide an overview of the post-conviction remedies in the Italian legal system by considering the current provisions of the CCP, on the one hand, and by exploring their practi- cal implementation, on the other. In a recent television appearance, Italy’s
REVISIONE – FASE RESCISSORIA – VALUTAZIONE UNITARIA DEL NOVUM E DELLE PROVE GIA’ ACQUISITE
In tema di revisione, il giudice della cd. fase rescissoria ha l’obbligo di fornire adeguata giustificazione logica dell’esame delle risultanze processuali e, in caso di rigetto, deve indicare i motivi per i quali le “prove nuove” dedotte nel giudizio sono inidonee ad incrinare il quadro probatorio posto alla base della sentenza di condanna. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice territoriale che aveva affermato apoditticamente la possibile, e non verificata, falsità o non riferibilità al ricorrente della documentazione sanitaria fornita per comprovare il ricovero del ricorrente in Albania nel giorno in cui veniva commesso, in
REVISIONE PENALE – PERIZIA BASATA SU ACQUISIZIONI SCIENTIFICHE IDONEE A SUPERARE I VECCHI CRITERI – NOVITA’
Ai fini dell’ammissibilità della revisione, una perizia può costituire prova nuova se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati, anche se incidente su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria; sicché la novità della prova scientifica può essere correlata all’oggetto stesso dell’accertamento oppure al metodo scoperto o sperimentato, successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, di per sé idoneo a produrre nuovi elementi fattuali. lasentenza
ASSOCIAZIONE MAFIOSA – ASSOLUZIONE COMPARTECIPI ARTICOLAZIONE TERRITORIALE – REVISIONE – AMMISSIBILITA’
È suscettibile di revisione la sentenza irrevocabile di condanna di un imputato per il reato di cui all’art. 416-bis c.p., allorché sia passata in giudicato la sentenza di assoluzione, per insussistenza del fatto, di tutti gli altri compartecipi dell’associazione, data l’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle due sentenze e l’impossibilità di configurare un sodalizio criminale composto da un numero di partecipi inferiore a quello previsto “ex lege”, non venendo, invece, in rilievo una questione di differente valutazione delle condotte. La sentenza
LA REVISIONE PER CONTRASTO DI GIUDICATI : LA DESTRUTTURAZIONE IN SEDI PROCESSUALI DIVERSE DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
La questione posta dalla vicenda in esame non è statisticamente di frequente verificazione sebbene si inquadri in un più ampio scenario certamente non nuovo, tant’è che come giustamente messo in evidenza analizzando l’ambito di estensione del c.d. contrasto logico di giudicati ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. idoneo a fondare un’istanza di revisione, «le fattispecie che suscitano maggiori problemi in giurisprudenza sono quelle derivanti dalle pronunce di segno diverso emesse nei confronti di concorrenti nel medesimo reato» (5). Il tema trova genesi nella diversità delle opzioni difensive disponibili quanto al rito da prediligere per la definizione processuale rispetto
COMPETENZA FUNZIONALE IN CAPO ALLA CORTE DI APPELLO CHE HA EMESSO LA SENTENZA DI CONDANNA – GIUDICATO FORMATOSI PROGRESSIVAMENTE A SEGUITO DEL GIUDIIZIO DI RINVIO – IRRILEVANZA
La Corte di Appello di Brescia ha respinto la domanda di revisione presentata nell’interesse di Maurizio Tramonte, condannato all’ergastolo per la strage di piazza della loggia de 28.05.1974. Preliminarmente, la Corte bresciana aveva respinto l’eccezione di incompetenza funzionale, introdotta dalla difesa in ragione del fatto che parte del giudicato si era formato con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Brescia, laddove assolvendo gli imputati era rimasto definitivamente accertato il fatto relativo alla provenienza e al trasferimento dell’esplosivo utilizzato per la strage. In motivazione, secondo i giudici bresciani, la norma di cui all’art. 11 c.p.p. non consente alcuna