Progetto InnocentI

Duro colpo alla “presunzione d’illiceità” del patrimonio. Annullata la confisca a un imprenditore già ritenuto portatore di pericolosità qualificata.

La derivazione causale delle provviste finanziarie non può essere dedotta empiricamente dalla supposta pericolosità sociale del proposto in ragione della sua appartenenza alla mafia.

Il concetto di derivazione causale e l’onere probatorio a esso sotteso mutano contenuti a seconda dello iato temporale che la corre tra la data dell’acquisizione e la data finale del periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del proposto in ragione dell’accertata “appartenenza” all’associazione mafiosa. La valenza dei molteplici indici fattuali infatti dovrà assumere un portato sempre più incisivo, quanto maggiore è il lasso di tempo che intercorre tra i detti moment. E così, rispetto all’acquisto di un bene compiuto immediatamente dopo la delimitazione temporale della pericolosità sociale, la possibilità di ritenere, in assenza di elementi concreti di valenza dimostrativa opposta, che detto bene sia stato acquisito con il reimpiego diretto della illecita accumulazione di ricchezza pregressa ha una ragionevolezza logica persuasiva. Diversamente, la confiscabilità di un bene acquistato a distanza di tempo – anche considerevole – dal momento della cessazione della manifestazione della pericolosità sociale è subordinata alla presenza di elementi specifici che riconducano in maniera rigorosa ed univoca l’acquisito in questione al reimpiego diretto di capitali illecitamente accumulati in precedenza, cioè nel periodo in cui il soggetto è appartenuto al sodalizio mafioso.

Con questo principio di diritto la Corte di Cassazione annullava il decreto di confisca emesso dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti di un imprenditore già sottoposto nel 1988 alla misura di prevenzione personale in ragione della sua appartenenza al sodalizio mafioso castellammarese. Si trattava di soggetto che era stato condannato per il reato ex art. 416 bis c.p.p. e imputato, poi assolto, nel processo per la strage di Pizzolungo, a danno del giudice Carlo Palermo.

In accoglimento ella proposta della D.I.A., il Tribunale di Trapano aveva ordinato la confisca di tutto il patrimonio del proposto e dei suoi figli, ritenuti intestati fittizi di diversi cespiti immobili e mobiliari. Fra questi un hotel nella nota località di Scopello. La confisca veniva ordinata sulla scorta dell’accertata sperequazione tra le entrate lecite e le uscite, che faceva ritenere ai primi giudici l’origine illecita del patrimonio.

E tuttavia, il decreto di conferma della corte di appello veniva annullato, una prima volta, per difetto di motivazione in ordine all’ampiezza temporale della pericolosità qualificata e, una seconda volta, per l’insufficienza della prova diretta a dimostrare la derivazione causale delle provviste finanziarie per l’acquisto dei beni dalle attività poste in essere dal proposto durante il periodo di manifestata appartenenza alla mafia.

Il meccanismo di ablazione patrimoniale non può essere fondato su accertamenti empirici, fondati su una sorta di effetto di trascinamento inerte, derivante dalla presunzione di illecita accumulazione pregressa: la pericolosità sociale cesserebbe, infatti, di fungere da recinto temporale della confisca laddove, in presenza di acquisti distanti dal periodo di manifestazione del requisito soggettivo, l’unica verifica operata a supporto si risolva nella incapienza reddituale e finanziare del proposto.

Soddisfatti i difensori, gli avvocati Baldassare Lauria e Laura Ancona “Purtroppo sono passati quasi dieci anni dal sequestro, una società nelle more è fallita. Adesso apriamo una nuova fase per le azioni risarcitorie, ma è necessario un intervento del legislatore, il procedimento di confisca senza condanna, prevista in Europa soltanto dalla legislazione italiana, è a base presuntiva. Non ci vogliono prove, bastano le presunzioni, spesso i pregiudizi, insomma un procedimento penale ad alta velocità che fa una strage di diritti”.

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