Progetto InnocentI

La Corte di Cassazione ancora sulla reformatio in pejus in appello e sulla violazione della cedu.

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza depositata il 12.01.2015, ha affermato ancora che:

a) sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione con i quali si deducono violazioni di norme costituzionali, salvo che queste non siano poste a fondamento di questioni di legittimità   costituzionale, perchè  trattasi di motivi estranei alle tipologie indicate dall’art. 606 cod. proc. pen.;

b) è irrituale il deposito degli atti allegati al ricorso per cassazione esclusivamente su supporto informatico, non accompagnato dal supporto cartaceo, attesi il dovere per il pubblico ufficiale ricevente di certificare anche il numero degli atti allegati e la necessità   di poterne oggettivamente verificare il contenuto;

c) e’ rilevabile di ufficio, in sede di giudizio di legittimità , la violazione dell’obbligo, gravante sul giudice di appello che riforma in condanna una sentenza assolutoria in primo grado, di procedere di ufficio a nuovo esame delle fonti di prova dichiarative, a norma dell’art. 6 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia;

d) il corso della prescrizione del reato è sospeso anche durante la pendenza del termine per il deposito dei motivi della sentenza di primo e di secondo grado, in quanto tale situazione integra una causa di sospensione obbligatoria dei termini di custodia cautelare

Nella banca data di progetto innocenti ( diritto penale europeo ) la sentenza integrale.
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