Progetto InnocentI

Revocazione della confisca: la “via di fuga” della Cassazione sul requisito della novità probatoria sopravvenuta

[di Baldassare Lauria]


La Corte di Cassazione investita del ricorso avverso il decreto della Corte di Appello di Caltanissetta che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione della confisca – avanzata sul presupposto di una transazione finanziaria che mutava gli elementi di calcolo della asserita sproporzione – con la sentenza nr. 10325 del 14.02.2020, della prima sezione, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 codice antimafia nella parte in cui prevede che la prova nuova ai fini della revocazione debba essere necessariamente sopravvenuta alla decisione ablatoria, indipendentemente dall’apprezzamento che di essa abbia fatto il giudice di merito.

Ed invero, il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28, stabilisce che la revocazione della confisca avverso le decisioni definitive sullaconfisca di prevenzione, può essere richiesta, nelle forme previste dall’art. 630 c.p.p., solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura: “a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludono in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato”.

Ciò premesso, nel ricorso all’esame della prima sezione della Cassazione,  il ricorrente poneva la questione, anche in termini di legittimità costituzionale, circa la possibilità di estendere all’istituto della revocazione della confisca di prevenzione il consolidato orientamento di legittimità, formatosi con riguardo al diverso istituto della revisione della condanna di cui all’art. 629 c.p.p., in materia di interpretazione della nozione di prova nuova, adducendo di avere scoperto dopo la conclusione del procedimento di prevenzione una nuova prova documentale (assegno bancario ed estratto conto corrente) concernente la legittima provenienza della somma di Euro 70.000, idonea – secondo la prospettazione difensiva – a far venire meno il giudizio di sproporzione, documentazione ulteriormente supportata anche dalla dichiarazione dell’emittente del titolo che ne illustra la causale (lavori edili svolti dal prevenuto).

Il supremo collegio ha dato atto come l’interpretazione di quanto enunciato al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28, comma 1, lett. a), comma 1, in punto di “novità” della prova non sia del tutto pacifica nella giurisprudenza della Corte, contrsto recentemente segnalato, peraltro, dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo (contrasto n. 8/2020 del 3/2/2020).

Le due contrastanti posizioni della giurisprudenza di legittimità traggono fondamento dalla comune premessa secondo la quale la forza di giudicato del provvedimento di confisca preclude la possibilità di rimettere in discussione, attraverso l’istituto della revocazione, atti o elementi già considerati nel procedimento stesso o comunque in esso deducibili e non dedotti; posta tale premessa gli orientamenti giurisprudenziali si pongono in contrasto in punto di prova “nuova”: nel caso in cui il concetto di “novità” sia inteso in senso strettamente sostanziale, “prova nuova” sarà da intendersi solo quella che sopravviene alla statuizione di confisca e che è scoperta successivamente al giudicato perchè dopo tale momento si è formata (interpretazione restrittiva); diversamente, attribuendo al concetto di “novità” un significato, oltre che sostanziale, anche conoscitivo, “prova nuova” potrà ritenersi anche quella che preesisteva alla statuizione definitiva di confisca e che è sopravvenuta alla stessa perchè scoperta successivamente (interpretazione estensiva).

Il punto nodale del contrasto verte sul “quando ed in che termini” una prova, sopravvenuta alla conclusione del procedimento, sia da ritenersi “nuova”, così da legittimare la revocazione della confisca di prevenzione.

Alcune pronunce, con un’interpretazione restrittiva del concetto di “novità”, hanno qualificato come “nuove”, e dunque rilevanti ai fini della revoca della misura di prevenzione della confisca, solo le prove sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludendo quelle deducibili ma, per qualsiasi motivo, non dedotte nell’ambito dello stesso. In tale orientamento si colloca Sez. 2, n. 11818 del 07/12/2012, Ercolano, Rv. 255530, che in motivazione ha puntualizzato che soltanto interpretando in questi termini il concetto di “novità” l’istituto della revocazione del provvedimento di confisca di prevenzione, affetto da invalidità genetica e che abbia acquisito forza di cosa giudicata, da un lato diviene lo strumento attraverso il quale rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione all’errore giudiziario in cui è incorso il giudice nel provvedere emanando un provvedimento ingiusto, e, dall’altro, evita di trasformarsi in un mezzo attraverso il quale operare una rivalutazione di elementi già considerati oppure non considerati in quanto non dedotti, seppur deducibili.

Conformemente, Sez. 6, n. 44609 del 6/10/2015, Alvaro, Rv. 265081, ha evidenziato che l’istituto della revoca del provvedimento applicativo di misure di prevenzione che ha forza di giudicato, costituisce una misura straordinaria, attivabile solo all’emergere di una prova “nuova e sconosciuta” nel procedimento di prevenzione che risulti tale da mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata. Si legge in motivazione che “nuova e sconosciuta” è solo quella prova che, sul piano sostanziale, si presenta, “nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti”, come un fattore che determina “una decisiva incrinatura del corredo fattuale stesso sulla cui base era intervenuta la decisione” e che, sul piano processuale, risulta “sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione”.

In termini analoghi, Sez. 5, n. 3031 del 30/11/2018, Lagaren, Rv. 272104 ha escluso dal novero delle prove sopravvenute quelle che, pur deducibili, per qualsiasi motivo non siano state dedotte nell’ambito del procedimento.

Da ultimo, Sez. 5, n. 32471 del 13/06/2019, Berardi, non mass., ha escluso una diversa interpretazione del dato normativo alla luce del “chiaro tenore letterale della norma sulla revocazione della confisca” e delle “univoche indicazioni offerte dalla complessiva disciplina dell’istituto (dell’art. 28 cit., comma 3)”.

Di recente, anche Sez. 6, n. 26341 del 09/05/2019, De Virgilio, Rv. 276075, ha individuato come prova nuova, rilevante ai fini della revocazione “ex tunc”, solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento e non anche quella deducibile, ma, per qualsiasi motivo, non dedotta, sottolineando la differenza con il concetto di “novità” rilevante ai sensi dell’art. 630 c.p.p., lett. c). Si legge in motivazione che ad escludere una possibile interferenza tra l’istituto della revocazione della confisca e quello della revisione, nonostante l’espresso richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28, proprio all’art. 630 c.p.p., soccorrerebbe proprio il dato testuale dell’art. 28 cit. che prevede ipotesi tassative di “revisione della confisca” e richiede, quanto alle prove nuove, che esse siano connotate dal carattere di decisività e che “siano sopravvenute alla conclusione del procedimento”, laddove, diversamente, l’art. 630, facendo esplicito riferimento alle prove nuove non solo in termini di sopravvenienza ma anche di scoperta, in modo esplicito ammette quali prove nuove non solo quelle sopravvenute dopo la condanna ma anche quelle preesistenti alla condanna ma conosciute in epoca successiva. Secondo questa impostazione, la conferma del carattere indefettibile della sopravvenienza della prova nel procedimento di prevenzione sarebbe evidente nella esplicita previsione contenuta nell’art. 28, comma 3, cit., di un termine di decadenza per la proposizione della richiesta di revisione laddove il procedimento di revisione della condanna non è soggetto ad alcun limite temporale. Il motivo di tale differenza risiede, dunque, nella diversa natura e nei diversi effetti del provvedimento definitivo oggetto dell’impugnazione “essendovi in gioco nel caso di revisione della condanna la tutela della libertà personale da ingiuste compromissioni mentre nel caso di revisione della confisca la tutela della proprietà, quindi la tutela di un bene che seppure tutelato dalla Costituzione non assume la medesima rilevanza, con la conseguente ragionevole diversificazione anche della disciplina della revisione”.

Diversamente, ad una interpretazione più ampia del concetto di “novità”, aderisce quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “prove nuove” sono non soltanto quelle sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione e non valutate dal giudice essendosi formate dopo l’applicazione della misura, ma anche quelle che, seppur preesistenti alla conclusione del procedimento di prevenzione, sono state scoperte dopo che il provvedimento di confisca è divenuto definitivo.

In tale ambito si colloca anche la sentenza della Sez. 2, n. 19414 del 12.03.2019, Ficara, Rv. 276063; si è affermato il principio di diritto così massimato: “In tema di confisca di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 129, art. 28, sono prove sopravvenute rispetto alla conclusione del relativo procedimento, rilevanti ai fini della revoca, anche quelle preesistenti ma non valutate nemmeno implicitamente poichè scoperte dopo che la statuizione sulla confisca è divenuta definitiva”.

La decisione ha evidenziato che, già in epoca antecedente all’approvazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, sulla questione si era pronunciata Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, – dep. 2007-, Auddino, Rv. 234955 che, sulla premessa che la revoca della misura di prevenzione, disciplinata L. n. 1423 del 1956, ex art. 7, comma 2 ed L. n. 575 del 1965, art. 2-ter, si riferisce ad un provvedimento definitivo, aveva osservato che questo carattere preclude soltanto la possibilità di rimettere in discussione, con l’istanza, atti od elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili, poichè “la richiesta di rimozione del provvedimento definitivo deve muoversi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 c.p.p. e segg., con postulazione dunque di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento (e sono tali anche quelle non valutate nemmeno implicitamente: S.U., 26 settembre 2001, Pisano), ovvero di inconciliabilità di provvedimenti giudiziari, ovvero di procedimento di prevenzione fondato su atti falsi o su un altro reato”.

La Sez. 2 Ficara – nel dare atto del consolidato orientamento formatosi, in linea con quanto affermato da Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 -dep. 09/01/2002-, Pisano, Rv. 220443, in tema di ammissibilità dell’istanza di revisione del processo a norma dell’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), secondo il quale sono “prove nuove” non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio o, seppur acquisite, non valutate neppure implicitamente, purchè non dichiarate inammissibili o superflue, sul presupposto che nessuna rilevanza assume la circostanza che l’omessa conoscenza della “prova nuova” da parte del giudicante sia ricollegabile ad un comportamento meramente negligente o addirittura colpevole del condannato, comportamento che invece assume rilievo ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (in senso conforme, Sez. 3, n. 13037 del 18/12/2013 -dep. 2014-, Segreto, Rv. 259739) -, hanno considerato ragionevole ritenere “per evidente identità di ratio” che, anche in tema di revocazione della confisca di prevenzione D.Lgs. n. 129 del 2011, ex art. 28, comma 1, lett. a), continuino a rientrare tra le prove sopravvenute alla conclusione del procedimento “quelle preesistenti, ma scoperte solo dopo che la revocanda statuizione di confisca sia divenuta definitiva, e quindi non valutate nemmeno implicitamente”.

In tali termini si era già espressa, seppur in relazione alla fattispecie di revoca di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2, Sez. 5, n. 148 del 04/11/2015, Baratta, Rv. 265922, che, ha affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di misure di prevenzione, la revoca per difetto genetico dei presupposti di adozione può disporsi in presenza di “elementi nuovi”, non necessariamente sopravvenuti purchè mai valutati nel corso del procedimento di prevenzione, stante il carattere di rimedio straordinario dell’istituto che non può, pertanto, trasformarsi in un anomalo strumento di impugnazione”.

Aderendo a tale orientamento, Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, Di Giorgio, Rv. 270238, ha evidenziato, in motivazione, come il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28, innovando il panorama normativo in precedenza disciplinato dalla L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2, abbia avvicinato la revocazione della confisca di prevenzione all’istituto processualcivilistico della revocazione ex art. 395 c.p.c., in termini sia nominalistici che sostanziali. Invero, il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28,comma 1, nel prevedere la revocazione della confisca “in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento”, ricalca quanto stabilito dall’art. 395 c.p.c., che, nell’enunciare i casi di impugnazione perrevocazione, prevede al comma 1, n. 3), quello in cui “dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore”. Ad avviso di Sez. 5, Di Giorgio, analogamente a quanto stabilito all’art. 395 c.p.c., anche l’art. 28 del D.Lgs. n. 159 del 2011, evocando la necessità che laprova nuova, oltre che decisiva, sia “scoperta” successivamente all’adozione del provvedimento di confisca, implica “la incompatibilità di tale situazione con quella di un precedente atteggiamento meramente omissivo nella allegazione degli elementi”, assunto dall’interessato nel corso del procedimento conclusosi con il provvedimento di cui chiede la revocazione. Ciò posto, potrà aversi la revocazione della confisca sia nel caso di prove decisive che, pur essendo preesistenti alla formazione del giudicato, siano state scoperte successivamente allo stesso, sia nel caso in cui le prove siano scoperte dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di confisca in prevenzione perchè effettivamente formatesi solo successivamente.

Sulla stessa linea si è da ultimo posta Sez. 6, n. 31937 del 06/06/2019, Fiorani, Rv. 276472, che, ribadito il principio di diritto per cui “In tema di confisca di prevenzione, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revocazione, in quanto lo stesso ha carattere di definitività e il rinvio operato dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28, alle forme degli artt. 630 c.p.p. e segg., in tema di revisione delle sentenze di condanna, implica l’applicabilità anche dell’art. 640 c.p.p., che prevede la ricorribilità per cassazione del provvedimento definitorio del giudizio di revisione”, ha in motivazione precisato che “prova nuova, rilevante ai fini della revoca “ex tunc” della misura di prevenzione della confisca, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28, comma 1, lett. a), è solo quella scoperta (anche se preesistente) dopo che la misura è divenuta definitiva, o quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile, ma non dedotta, nell’ambito del suddetto procedimento”.

Ciò nondimeno, nel caso in esame la Corte ha ritenuto come il giudice di merito, con motivazione affatto illogica e anzi ben ancorata agli elementi di fatto, avesse evidenziato, per escludere sotto ogni profilo il novum  -indipendentemente cioè dal fatto che si tratti di una prova postuma o preesistente ma scoperta dopo -, che i movimenti bancari, dei quali si assumeva la novità ai fini della giustificazione degli acquisto, erano ben noti al prevenuto il quale non ha mai dedotto che quella movimentazione concernente il versamento dell’assegno avesse una legittima giustificazione.

Per i supremi giudic si tratta, quindi, di una argomentazione di merito, coerentemente sviluppata e aderente ai dati di fatto, che consente di accantonare il delicato tema del rilevato contrasto giurisprudenziale poichè l’apparato motivazionale approntato dal giudice di merito consente di risolvere negativamente, anche seguendo l’opzione ermeneutica più ampia, la questione dell’ammissibilità dell’istanza di revocazione della confisca poichè proposta sulla base di documenti preesistenti, noti e disponibili, giudicati però non idonei a mutare il giudizio che aveva condotto al provvedimento ablativo perchè incentrati sulla pretesa rilevanza giustificativa di proventi dell’evasione fiscale.

Sicchè, pur potendosi assimilare anche ai fini della revisione della confisca di prevenzione il caso di sopravvenuta conoscenza di prove preesistenti al caso di prove sopravvenute perchè non ancora esistenti, non è tuttavia possibile prescindere dalla necessaria condizione che si tratti di elementi di prova che non siano stati già acquisiti o acquisibili nel corso del procedimento di prevenzione.

La conferma del carattere indefettibile della sopravvenienza della prova rispetto al procedimento di prevenzione è data anche dalla esplicita previsione di un termine di decadenza per la proposizione della richiesta di revisione dell’art. 28 cit., comma 3, che, oltre a delimitare l’ambito temporale di ammissibilità dell’istituto, segna una evidente differenziazione rispetto al procedimento di revisione della condanna che non è soggetto a limitazioni temporali, essendo ammesso in ogni tempo a favore dei condannati (ex art. 629 c.p.p.) proprio per la diversa natura ed effetti del provvedimento definitivo oggetto dell’impugnazione, essendovi in gioco nel caso di revisione della condanna la tutela della libertà personale da ingiuste compromissioni mentre nel caso di revisione della confisca la tutela della proprietà, quindi la tutela di un bene che seppure tutelato dalla Costituzione non assume la medesima rilevanza, con la conseguente ragionevole diversificazione anche della disciplina della revisione.

La decorrenza di un termine di decadenza dalla sopravvenuta presa di cognizione della prova nuova, esclude che possano essere presi in considerazione come presupposto la revocazione della confisca gli elementi di fatto già acquisiti nel procedimento di prevenzione, essendo per essi inapplicabile la previsione di detto termine, trattandosi di elementi già conosciuti ed acquisiti prima della definizione del procedimento di prevenzione, e non potendosi d’altra parte ammettere, come sostenuto dal ricorrente, che in tali casi la revisione della confisca non sarebbe soggetta ad alcun temine, con l’effetto asistematico ed abnorme per l’ordinamento processuale che pur restando immutati i “fatti” oggetto del giudizio di prevenzione, le relative statuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibili sine die e ad nutum.

Ciò premesso, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è stata  accantonata alla luce dell’irrilevanza della relativa prospettazione che non si sarebbe confrontata con la specifica argomentazione d’ inutilizzabilità della prova nuova dedotta poichè fondata su proventi da evasione fiscale.

La decisione della Corte di Cassazione non pare condivisibile: da un lato essa cita le esigenze di ripristino della verità storica e quindi della connessa esigenza di riparazione degli errori giudiziari e, dall’altro lato, addebita al ricorrente eventuali errori difensivi nell’allegazione della prova circa la giustificazione della legittima provenienza dei beni, facendo così prevalere il dato formale della “verità legale” su quello sostanziale della “verità storica”.

Quanto all’assunto circa la derivazione di quei proventi da evasione fiscale va osservato che da nessun elemento processuale esaminato dalla corte di cassazione emerge detto dato, che a ben guardare appare costituire una sorta di “via di fuga” della prospettata questione.

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