Progetto InnocentI

REVISIONE PENALE

La revisione delle sentenze penali di condanna, disciplinata dagli artt. 629 e segg. del codice di procedura penale, costituisce un’eccezione alla regola della cosa giudicata e, pur mantenendo il nucleo essenziale e tradizionale di mezzo straordinario di impugnazione, tende ad esplicarsi in chiave costituzionale (art. 24 comma 4 Cost.) come strumento di civiltà giuridica informato ad una sempre più ampia tutela a fronte del possibile errore giudiziario, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici.

La revisione delle sentenze di condanna , comprese quelle di patteggiamento, può essere chiesta in ogni tempo dal condannato, dai suoi prossimo congiunti e dal Procuratore Generale, e si deve basare su elementi di prova nuovi che siano tali da dimostrare che il condannato deve essere prosciolto, e ciò anche nell’ipotesi in cui la prova della colpevolezza appaia contraddittoria o insufficiente.

Il giudizio di revisione si svolge innanzi la Corte di Appello territorialmente competente, previa delibazione sull’ammissibilità della richiesta.
La Corte di appello può sospendere in qualunque momento l’esecuzione della pena quando gli elementi di prova addotti rendono probabile il proscioglimento del condannato.
Il condannato prosciolto ha diritto al risarcimento dei danni per l’errore giudiziario subìto.

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