LA REVISIONE: QUARTO GRADO DI GIUDIZIO? PROBLEMI APPLICATIVI

La revisione non è, (né deve diventare) un giudizio di
quarto grado poiché, nell’attuale struttura essa continua ad essere rimedio straordinario, a
tipologia vincolata, con fisionomia tripartita siccome finalizzata alla ricerca della verità
(630 lett. E), alla eliminazione del conflitto dei giudicati (630 lett. A e B), allo
accertamento delle anomalie processuali (630 lett. D).
Tuttavia va preso atto, esaminando le origini e la evoluzione dell’istituto (dal CPP del
1913 ad oggi) della tendenza di un progressivo ampliamento della casistica (sia a livello di
previsione legislativa, sia a livello di giurisprudenza) anche per effetto, nei recenti
decenni, degli “IMPUT” di natura e costituzionale e comunitaria che ne hanno vieppiù
evidenziato la funzione servente rispetto ai diritti fondamentali della persona, piuttosto che
al prestigio dell’amministrazione della giustizia, nonché di una esegesi tendenzialmente
ispirata al “FAVOR REVISIONIS”, nell’ottica di una esigenza di civiltà giuridica volta a
ridurre al minimo l’area dell’errore giudiziario: forte è dunque, la tentazione di introdurre
nella prassi giudiziaria, più o meno consapevolmente, più o meno surrettiziamente
revisioni “camuffate” che nulla, con i testè enunciati e assolutamente condivisibili
principi, hanno a che spartire……

 

SCARICA IL DOC. ALLEGATO :  larevisionecsm.pdf


-->