Progetto InnocentI

CONTRASTO TRA GIUDICATI – DIVERSA VALUTAZIONE LEGITTIMITA’ INTERCETTAZIONI – DIVERSITA’ DEL RITO – CONDIZIONI

Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilita’ di un provvedimento definitivo non ricorre nell’ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici (Sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014, Strappa, Rv. 259804; Sez. 5, n. 3914 del 17/11/2011, dep. 2012, Serafini, Rv. 251718; Sez. 6, n. 12030 del 04/03/2014, Formicola, Rv. 259461); invero, secondo quanto affermato in analoga fattispecie, l’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera a), non prevede la possibilita’ di rivalutare lo stesso fatto posto a fondamento della sentenza di condanna, attraverso la difforme interpretazione di una norma processuale relativa alla utilizzabilita’ di una determinata fonte di prova, operata in una sentenza di assoluzione pronunciata a carico dei coimputati in altro procedimento (Sez. 6, n. 25110 del 09/01/2009, Cifariello, Rv. 244519, in una fattispecie in cui l’istanza di revisione riguardava una sentenza di condanna basata su intercettazioni telefoniche ritenute inutilizzabili da una sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di altri coimputati per insussistenza del fatto).

In altri termini, il concetto di inconciliabilita’ fra sentenze irrevocabili di cui all’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera a), non deve essere inteso in termini di contraddittorieta’ logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilita’ tra i fatti storici su cui si fondano le diverse sentenze (Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011, Vitale, Rv. 250061), in quanto la revisione giova a emendare l’errore di fatto e non la valutazione del fatto (Sez. 1, n. 6273 del 03/02/2009, Serio, Rv. 243231); il concetto di inconciliabilita’ fra sentenze irrevocabili di cui all’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera a), non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensi’ con riferimento ad una oggettiva incompatibilita’ tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449).

Tanto premesso, nel caso in esame non ricorre una oggettiva incompatibilita’ tra i fatti storici, in quanto la sentenza di assoluzione e’ fondata esclusivamente sulla dichiarazione di inutilizzabilita’ delle intercettazioni ambientali, perche’ avvenute in violazione dell’articolo 268 c.p.p., comma 3; il fondamento del differente esito processuale, dunque, e’ esclusivamente la diversa base cognitiva e valutativa dei due procedimenti, atteso che, nella sentenza di condanna della quale si chiede la revisione, legittimamente sono state utilizzate le intercettazioni ambientali, trattandosi di giudizio abbreviato, e non ricorrendo un’ipotesi di inutilizzabilita’ patologica (ex multis, Sez. 2, n. 10134 del 24/02/2016, Scarciglia, Rv. 266195: “In tema di giudizio abbreviato, sono pienamente utilizzabili le intercettazioni eseguite con l’impiego di impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica benche’ disposte con decreto privo di motivazione, atteso che tale carenza non integra un’ipotesi di inutilizzabilita’ patologica”).

Pertanto, non ricorre il radicale contrasto “storico” tra i fatti suscettibile di venire in rilievo per l’ipotesi di revisione prevista dall’articolo 630 c.p.p., lettera a), bensi’ una differente valutazione probatoria in ordine alla ascrivibilita’ dei fatti ai coimputati, in ragione della diversita’ del rito prescelto, e del diverso regime di utilizzabilita’ probatoria.Il differente regime probatorio previsto per il giudizio abbreviato e per quello ordinario, che fonda la differente valutazione dei fatti tra le sentenze, evidenzia, altresi’, l’irrilevanza dei principi richiamati dal ricorrente a proposito delle intercettazioni inutilizzabili: il richiamo a Sez. U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246271 (“L’inutilizzabilita’ dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti in qualsiasi tipo di giudizio, e quindi anche nell’ambito del procedimento di prevenzione”), e a Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667 (“L’inutilizzabilita’ dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione”), infatti, non appare pertinente, in quanto, nel caso in esame, innanzitutto la decisione della quale si chiede la revisione e’ stata legittimamente emessa sulla base delle intercettazioni ambientali dichiarate, nel diverso processo ordinario, inutilizzabili; inoltre, la revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione, non e’ diretta, nell’ipotesi di cui all’articolo 630 c.p.p., lettera a), alla (ri)valutazione – oggetto del procedimento di prevenzione e, ai fini del giudizio di ostativita’ per dolo o colpa grave, del procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione – del compendio probatorio, bensi’ alla constatazione di una inconciliabilita’ storica tra i fatti accertati con le diverse sentenze irrevocabili.

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale , Sentenza 5 ottobre 2016, n. 41764

 

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : lasentenza.pdf

Torna in alto