La colpa ostativa alla riparazione dell’errore giudiziario deve essere esaminata non soltanto in relazione al grado di ingiustificatezza della negligenza o dell’imprudenza ma anche in relazione alla sua incidenza causale, intesa come idoneità non a concorrere ma a causare l’errore giudiziario.
Nel caso all’esame della Corte si è ritenuta la grave negligenza del condannato nell’omessa ritrattazione durante tutto l’arco del processo, di primo e secondo grado, della confessione resa agli inquirenti sotto le ripetute pressioni psicologiche esercitate dagli stessi, denunciate dal ricorrente soltanto dopo oltre 36 anni in sede di richiesta di revisione.