SENTENZA IRREVOCABILE – VALUTAZIONE AUTONOMA DEL GIUDICE – CONFINI CON IPOTESI DI REVISIONE EX ART. 630 C.P.P.
L’art. 238-bis c.p.p., prevede che le sentenze irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma dell’art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3, “unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”. Di talchè, il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti, imputati quali concorrenti nel medesimo reato. Ne consegue che, qualora il giudicato sia stato di assoluzione, il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato può sottoporre a rivalutazione il comportamento dell’assolto all’unico fine – fermo il divieto di bis in idem a tutela della posizione di costui – di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell’imputato da giudicare. Ed invero, non è preclusa la possibilità di una diversa valutazione dello stesso fatto da parte di più giudici, dandosi esclusivamente luogo ad un’ipotesi di revisione della sentenza di condanna in caso d’inconciliabilità dei “fatti stabiliti a fondamento” della stessa rispetto a quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile a norma dell’art. 630 lett. a) c.p.p.