Progetto InnocentI

CONFISCA DEI BENI IN DANNO DEGLI EREDI – ILLICEITA’ GENETICA DEL BENE – CONDIZIONI

Come affermato dalle SS.UU. la confiscabilita’ in danno di eredi od apparenti proprietari dei beni non puo’ piu’ trovare giustificazione nel rapporto pertinenziale res – soggetto preposto, potendo giustificarsi solo in ragione della “qualita’ ” oggettiva dello stesso bene, siccome, a suo tempo, acquistato da persona socialmente pericolosa e, come tale, presumibile frutto di metodo di acquisizione illecita. E, proprio perche’ esso stesso e’ divenuto “oggettivamente pericoloso” (nel senso anzidetto), va rimosso dal sistema di legale circolazione. Ancorche’ sia venuto meno, in tale ipotesi, il rapporto diretto tra bene e soggetto pericoloso, l’inquadramento della situazione giuridica nel paradigma della prevenzione   rimane, nondimeno, impregiudicato.

Anche secondo la Corte costituzionale (Corte cost. sent. n. 21 del 2012, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimita’ costituzionale, sollevata in relazione all’articolo 24 Cost., comma 2, e articolo 111 Cost., della Legge 31 maggio 1965, n. 575, articolo 2 ter, comma 11, nella parte in cui prevede che “la confisca puo’ essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso”) sul nucleo essenziale della prevenzione  si innesta la specifica finalita’ di sottrarre il bene al circuito economico originario, recuperandolo anche presso gli aventi causa a titolo universale, in caso di morte del soggetto pericoloso.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE SECONDA PENALE, SENTENZA NR. 10807/16 DEL 16.12.2015.

 

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