Progetto InnocentI

La Corte di Appello di Catania accoglie la revocazione della confisca di un imprenditore catanese, disposta nel 2014, per l’originaria mancanza di “base legale”

La Corte di Appello di Catania ha totalmente annullato il provvedimento di confisca che nel 2014 il Tribunale di Caltanissetta aveva adottato nei confronti di Antonio Padovani e dei suoi familiari.

 

Si trattava di un patrimonio consistente formato da partecipazioni sociali in diverse società di capitale, ville, immobili, perfino una Ferrari, che la D.I.A di Caltanissetta aveva quantificato in 45 milioni di euro. Per il Tribunale nisseno – allora presieduto dal dr. Antonio Balsamo – Padovani era da ritenersi in affari con le famiglie mafiose di Gela, per conto delle quali aveva investito diversi milioni nelle atti- vità delle scommesse, tanto da essere stato condannato per intestazione fittizia delle relative attività. Padovani, all’epoca, era infatti un concessionario pubblico per l’apertura di sale scommesse tele- matiche in tutto il territorio nazionale.

Perciò, a seguito del procedimento di prevenzione, la pressoché to- talità del suo patrimonio familiare venne confiscato in ragione della ritenuta sproporzione tra le risorse lecite acquisite negli anni e gli investimenti effettuati.

Secondo la Corte di Appello di Catania, però, quella confisca non aveva alcuna “base legale”, dunque illegittima. Accogliendo la richieste di revocazione presentata dai suoi legali, gli avvocati Baldassare Lauria  e Laura Ancona, i giudici hanno revo- cato ogni capo di quel provvedimento disponendo la restituzione dei beni.

“Si tratta di un provvedimento che costituisce un precedente asso- luto nel panorama giurisprudenziale italiano che sta emergendo sulla scia della causa dei fratelli CAVALLOTTI che a suo tempo ab- biamo introdotto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e che adesso vede il Governo Italiano sotto accusa per le pertinenti viola- zioni della Convenzione. Nei confronti del PADOVANI non poteva, a nostro avviso, essere disposta la confisca in relazione al fatto che le condotte poste in essere dal medesimo, a quel tempo, non assu- mevano rilievo ai fini delle misure di prevenzione patrimoniali. In- fatti, soltanto nel 2008 con il primo pacchetto sicurezza il reato di intestazione fittizia, per il quale il medesimo era stato condannato, fu incluso fra le categorie di pericolosità sociale. In altre parole, la nuova disciplina normativa non poteva avere efficacia retroattiva”, hanno dichiarato gli avvocati Baldassare Lauria e Laura Ancona.

In effetti, la giurisprudenza italiana ha sempre ritenuto le misure di prevenzione estranee ai valori costituzionali che regolano la mate- ria penale, carattere quest’ultimo sempre oggetto di vivaci discus- sioni accademiche, adesso al vaglio di legalità della Corte Europea nel caso Cavallotti rischia di determinare una trasformazione radi- cale dell’intero codice antimafia.

“Naturalmente ora attiveremo le consequenziali procedure risarcitorie per il grave danno subito dai nostri clienti dal congelamento delle loro attività per oltre un decennio”, hanno concluso gli stessi legali.

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