Progetto InnocentI

Intercettazioni, la CEDU accoglie il ricorso dell’ex Sisde Contrada e condanna l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione: deficit di garanzie per i terzi non indagati

Il caso Contrada lascia un’altra ferita, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 8 della Convenzione –  diritto al rispetto della vita privata e familiare- per la disciplina delle intercettazioni.

 

Art. 8  -Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

La Corte ha rilevato che «la legge italiana non contiene garanzie adeguate ed efficaci per proteggere dal rischio di abusi le persone sottoposte a intercettazione che, non essendo sospettate di essere coinvolte in un reato o accusate di un reato, siano estranee al procedimento. In particolare, non è previsto che tali persone possano rivolgersi a un’autorità giudiziaria per ottenere un effettivo riesame della legittimità e della necessità della misura per ricevere, se necessario, un’adeguata riparazione. Alla luce di queste carenze, la Corte ritiene che la legge italiana non soddisfi il requisito relativo alla “qualità della legge” e non sia in grado di limitare l’”ingerenza” a quanto “necessario in una società democratica”» (come previsto dall’art. 8 comma 2 CEDU).

Judgment Contrada v. Italy (No. 4) – telephone-tapping measures affecting individuals who are not parties to criminal proceedings

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