Progetto InnocentI

Misure di Prevenzione Patrimoniali: il Tribunale di Palermo cambia rotta, l’ assoluzione per associazione mafiosa prevale sul giudizio di “appartenenza” del proposto

La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, presieduta dalla dr. Gabriella DI MARCO, ha ordinato la restituzione del patrimonio e delle aziende confiscate definitivamente 13 anni fa pe ala ritneuta appartenenza mafiosa del proposto.

Giordano Antonino era stato ritenuto soggetto pericoloso in quanto appartenente a “cosa nostra”, lo stesso, infatti, nell’ottobre del 2000, con ordinanza del GIP di Palermo,  era stato arrestato per associazione mafiosa; gli si contestava di aver costituito – unitamente a Bonanno Angelo, ritenuto esponente di spicco di cosa nostra ed altri – un meccanismo di controllo degli appalti in provincia di Palermo attraverso la manipolazione delle procedure di aggiudicazione e l’intimidazione dei possibili concorrenti.

Con sentenza del 5.2.2002, lo stesso veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione, e con decreto del 10.07.2011 il Tribunale di Palermo, in sede di prevenzione, gli confiscava il patrimonio di diverse decine di milioni.

Con sentenza del 2.3.2023, la Corte di Appello di Caltanissetta accoglieva l’istanza di revisione e assolveva ANTONINO GIORDANO per non aver commesso il fatto. Si rilevava, fra l’altro, l’errore di identificazione dello stesso in alcune conversazioni intercettate che avevano fatto dedurre la sua partecipazione alle attività criminali.

Cosicché, dopo l’assoluzione, il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso dell’ Avv. Baldassare Lauria per la revoca del provvedimento di  confisca, ritenendo il venir meno dei requisiti legali che lo avevano giustificato. 

Si tratta di una decisione che supera la consolidata giurisprudenza conservativa dello stesso Tribunale di Palermo, ed infatti in materia di prevenzione l’appartenenza mafiosa (che giustifica la confisca) è sempre stata ritenuta una nozione diversa dalla partecipazione all’associazione mafiosa (che diversamente integra il reato di cui all’art. 416 bis c.p.), cosicché l’eventuale assoluzione non ha mai determinato alcuna interferenza sul giudicato di prevenzione.

Noto è il caso dei fratelli Cavallotti, per i quali la Corte di appello di Palermo ha recentemente respinto analoga istanza di revoca ritenendo irrilevante l’intervenuta assoluzione. Il caso CAVALLOTTI è, adesso, all’esame della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che nei mesi scorsi ha messo sotto accusa il Governo italiano cui si contesta la violazione del principio di legalità e per violazione del principio del giusto processo. La decisione del Tribunale nei confronti di Giordano sembra adesso recepire proprio i principi che hanno motivato il ricorso alla CEDU dei fratelli Cavallotti.

Nel provvedimento di revoca del Tribunale di Palermo, si afferma come nel caso del Giordano, a seguito dell’assoluzione in revisione, sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il giudizio di pericolosità sociale, evidenziandosi che gli accertati rapporti personali tra questi non andavano a di là della mera contiguità, del tutto irrilevante.

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