AMMISSIBILITÀ REVISIONE: VERIFICA ATTENDIBILITÀ PENTITI – ESCLUSIONE
- Luca Peruzzi
- 20 set 2018
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Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza del 20.01.2010 – Nel caso di specie, la Corte di Appello non ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi, in quanto non si è limitata ad un’astratta valutazione circa l’attitudine del novum addotto a sostegno della richiesta di revisione a porre in discussione il fondamento della pronuncia irrevocabile di condanna resa nei confronti del G.. Essa, al contrario, ha proceduto ad approfonditi apprezzamenti di merito, escludendo, da un lato, la “persuasività ed affidabilità” delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Fr., in ragione dello stretto rapporto di amicizia esistente tra quest’ultimo e il condannato e, dall’altro, l’idoneità delle dichiarazioni rese dai coniugi M.- B. (già esaminate dalla stessa Corte a seguito di una precedente istanza di revisione proposta nell’interesse dello stesso ricorrente) ad integrare “elementi confermativi della estraneità del G. sostenuta dal Fr.”, sul rilievo che tali dichiarazioni, “riguardanti momento successivo al delitto, ben possono inerire a complice o fiancheggiatore del G., attinto da distinta triplice chiamata in relazione al suo avvenuto riconoscimento quale esecutore materiale”. La decisione resa, pertanto, si basa su una penetrante valutazione di merito circa l’inattendibilità del collaboratore e la mancanza di elementi di riscontro alle sue dichiarazioni; il che non può ritenersi consentito in sede di delibazione sull’ammissibilità della richiesta di revisione, dovendo essere garantito il contraddittorio tra le parti in ogni caso in cui la valutazione di manifesta infondatezza si faccia derivare non già dalle evidente inidoneità della prova assunta come nuova ad incidere sui presupposti della decisione precedente, ma dalla ritenuta inattendibilità della sua fonte (Cass. Sez. 6, 28-6-2007 n. 16802). S’impone, di conseguenza, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice competente per il giudizio di revisione.
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