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ANNULLAMENTO ORDINANZA INAMMISSIBILITÀ REVISIONE: POTERE DISPOSITIVO

Aggiornamento: 21 nov

Cassazione penale , sez. III, 22 gennaio 2003, n. 11040 – In tema di revisione, la regola fissata al comma 2 dell’art. 634 c.p.p. – secondo cui, quando annulla una ordinanza di inammissibilità della richiesta, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad una diversa corte di appello, individuata ai sensi dell’art. 11 dello stesso codice – riguarda i soli casi in cui l’annullamento concerne i motivi di ritenuta inammissibilità, e non quelli determinati da vizi della procedura culminata con l’ordinanza impugnata, nei quali gli atti vanno invece restituiti alla corte che abbia pronunciato il provvedimento annullato. (Nella specie la S.C., sul presupposto che l’ordinanza di inammissibilità avrebbe dovuto essere pronunciata in esito a procedimento camerale, e non “de plano” come in effetti avvenuto, ha disposto il rinvio al giudice già procedente, data la natura “procedurale” del vizio riscontrato).

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