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CASO ZOLOTUKHIN v. RUSSIA: IL BIS IN IDEM INTERNAZIONALE

Aggiornamento: 21 nov

DIRITTO DI NON ESSERE GIUDICATO O PUNITO DUE VOLTE – NOZIONE DI “SAME OFFENSE” La Corte ha analizzato il profilo della nozione di “stesso fatto” ai fini del divieto di bis in idem sancito dall’art. 4 del Protocollo n. 7. Ha dato atto di aver in passato assunto approcci diversi, ponendo l’enfasi ora sull’identità dei fatti, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, accettando la tesi che l’identità può essere desunta anche da differenti reati, ora sull’esistenza di elementi essenziali comuni a differenti reati. Pertanto ha ritenuto opportuno fornire una chiara definizione di cosa debba intendersi per “same offence” ai fini della Convenzione. Ha chiarito che la garanzia dettata dal citato articolo è stata costruita come divieto del perseguimento o del giudizio di una persona per una seconda volta per un reato che ha ad oggetto i medesimi fatti o fatti che siano “sostanzialmente” gli stessi di quelli per i quali è già stato giudicato. Sentenza inlingua italiana, traduzione dall’inglese non ufficiale, di LAURA ANCONA.

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