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DALLA CEDU UNA “NUOVA FRONTIERA” DELLA REVISIONE

Aggiornamento: 21 nov

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, Sentenza del 18.05.2010 – AFFAIRE OGARISTI c. ITALIA – Nota di BALDASSARE LAURIA………………….La sentenza della Corte europea ha ulteriormente ribadito il principio della necessità perché l’accertamento della responsabilità dell’imputato sia rispettosa del diritto al contraddittorio assicurato dall’art. 6 CEDU , che l’accusato abbia comunque avuto la possibilità di confrontarsi con il teste di accusa: e ciò tanto in dibattimento, quanto in una fase precedente. Con la decisione nel caso OGARISTI C/ ITALIA la C.E.D.U. pone all’attenzione del legislatore la, ormai, non prorogabile necessità di provvedere alla predisposizione di un meccanismo normativo ad hoc per dare esecuzione alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo. Già dopo alcune decisioni della cassazione (v. sentenza Drassich) sono stati individuati nell’ordinamento strumenti per dare esecuzione alle decisioni della Corte europea, attraverso il ricorso all’art. 625-bis c.p.p., e sembra evidente che, quando alla violazione rappresentata dal processo e dalla condanna in contumacia, un’iniziativa legislativa sia necessaria; infatti la Corte europea pretende, in questo caso, la restituito in integrum costituita dal “rifacimento” del processo. Ma la vera novità della sentenza è lo spunto che la sentenza OGARISTI provoca in relazione alle regole di giudizio in punto di procedimento di revisione, tanto sotto il profilo della verifica preliminare sull’ammissibilità dell’istanza quanto sulla successiva fase rescissoria. La questione è assai delicata perché costringendo il giudice della revisione a verificare il quadro probatorio su cui si fonda la condanna alla luce della prova che non può (più) essere utilizzata, potrebbe essere lo strumento per una rimessa in discussione del giudicato, secondo previsioni che potrebbero essere non insignificanti sotto il profilo quantitativo. In ogni caso rimetterebbe in discussione principi ormai acquisiti, come il giudicato e la sua tendenziale intangibilità, che vengono relazionati all’integrità dell’ordinamento, pur senza, essere garantiti a livello costituzionale. La decisione sopra riportata costituisce l’occasione per una nuova riflessione quanto alle possibilità riservate al giudice italiano nel sistema multilivello che lo vede impegnato a fare i conti con norme nate “altrove” e con giurisprudenze elaborate “altrove” (in particolare: Corte di giustizia delle Comunità europee-Unione europea e Corte europea dei diritti dell’uomo). Infatti nel caso di specie il p.m. aveva avanzato richiesta di incidente probatorio ma il giudice l’aveva rigettata per difetto dei presupposti dalla legge previsti (imprevedibilità dell’irripetibilità). Gli artt. 512 e 512-bis c.p.p. regolano, come è noto, l’ipotesi dell’utilizzabilità di dichiarazioni rese fuori del dibattimento, sia pure diversamente prendendo come premessa il punto della prevedibilità dell’irripetibilità (se ab origine oppure successiva). Ora, queste disposizioni parrebbero in contrasto con la CEDU ( v. Bracci c. Italia, cit.. Tuttavia queste disposizioni hanno una copertura costituzionale: il comma 5 dell’art. 111 Cost. Da qui una questione di non poco rilievo: il possibile contrasto tra quella disposizione costituzionale e la CEDU , così come interpretata dai giudici di Strasburgo. Tale contrasto verosimilmente non potrebbe essere ricomposto seguendo la teoria dei limiti e controlimiti precisata dalla Corte costituzionale (e ribadita nelle due sentenze “gemelle”: le n. 348 e 349 del 2007): la disposizione contenuta nella nostra Carta non esprime un diritto fondamentale, rappresentando al contrario una eccezione alla regola del giusto processo e al principio del contraddittorio sancito dal precedente comma 4, anzi assicura una garanzia ridotta rispetto a quella stabilita nel catalogo convenzionale.

È noto che la questione di quelli che, con espressione imprecisa, possono essere definiti gli effetti giuridici delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento italiano, è stata oggetto di recente approfondita disamina. È parimenti noto che con le sentenze n. 348 e 349 del 2007 la Corte costituzionale ha messo un punto fermo nella diatriba sui rapporti tra ordinamento interno e sistema convenzionale. Ne deriva che: il giudice non può disapplicare la norma interna pretesamente in contrasto con quella convenzionale; il giudice deve sollevare questione di legittimità costituzionale. In base al disposto di cui all’art.117 Cost. la Convenzione europea entra sostanzialmente a far parte del parametro di costituzionalità delle norme interne. Resta ferma naturalmente la competenza della Corte costituzionale in punto di conformità di queste ultime con le norme della Costituzione e comunque di ragionevole bilanciamento con altri diritti fondamentali riconosciuti nella costituzione, conformemente alla nota teoria dei “limiti e controlimiti”. Si è detto che l’orientamento della Corte costituzionale va guardato con favore, quantomeno sotto il profilo dell’accentramento nel giudizio di legittimità in ordine alle aporie tra i due sistemi, perché maggiormente in grado di assicurare uniformità di interpretazione (difficilmente raggiungibile attraverso un sindacato diffuso) in materie (diritti fondamentali) che, peraltro, sul piano interno sono appunto soggette a quel medesimo controllo di costituzionalità. L’obbligo di interpretazioni orientate su testi e norme “nate altrove” non è nuovo nell’esperienza italiana. Sul punto, va evidenziato che con la sentenza 16 giugno 2005, Pupino, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato il principio che il giudice nazionale deve, quando applica o interpreta l’ordinamento interno, uniformarsi, per quanto possibile, al disposto delle decisioni quadro dell’UE. Il ricorso all’incidente probatorio consentirebbe di non incorrere, in casi come quello che ha dato origine alla vicenda vagliata dalla Corte europea, nella violazione convenzionale. Tuttavia una richiesta in tal senso verrebbe verosimilmente respinta dal giudice in quanto inammissibile alla luce del disposto dell’art. 392, se non riconducibile alle ipotesi ivi indicate al comma 1.

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