ERRORE GIUDIZIARIO-REVISIONE-RISARCIMENTO DANNI- CRITERI
- Luca Peruzzi
- 20 set 2018
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 21 nov
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE QUARTA, SENTENZA DEL 20 GEN 2012
In tema di riparazione dell’errore giudiziario, la liquidazione del danno patito va commisurata alla durata dell’espiazione della pena e alle conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna: non possono, invece, essere compresi i costi sostenuti per il giudizio di revisione, che esulano dal concetto di conseguenze personali, né le spese della difesa nel giudizio conclusosi con la condanna, non potendo considerare le stesse “derivanti dalla condanna”, come richiesto testualmente dall’art. 643 c.p.p.
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