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L’INIQUITÀ DEL PROCESSO NON LEGITTIMA LA REVISIONE

Aggiornamento: 21 nov

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 129 del 2008 – È infondata la q.l.c. dell’art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p., sollevata, in riferimento agli art. 3, 10 e 27 cost., nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, l’impossibilità che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto di condanna si concilino con la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia accertato l’assenza di equità del processo, ai sensi dell’art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (la Corte, dopo aver disatteso la fondatezza della questione in riferimento a tutti i parametri evocati – segnalando, in particolare, la non assimilabilità della ipotesi dedotta, ai casi di revisione positivamente disciplinati dal codice di rito – ha ritenuto di dover rivolgere al legislatore “un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all’ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall’art. 6 della Cedu”).

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