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L’ITALIA CONDANNATA PER IL RIMPATRIO DI UN CITTADINO TUNISINO

Aggiornamento: 21 nov

Il 24 febbraio 2009 la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che l’Italia, avendo rimpatriato forzatamente in Tunisia Essid Sami Ben Khemais, ha violato l’art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani, relativo al divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti. In Italia, Ben Khemais era stato condannato nel 2002 a cinque anni di carcere per associazione per delinquere e, successivamente, nel 2006 a un altro periodo di detenzione per aggressione. Il 3 giugno 2008 era stato espulso, nonostante la stessa Corte europea avesse chiesto la sospensione del provvedimento, ai sensi dell’art. 39 del proprio Regolamento. Il governo italiano aveva sostenuto in giudizio di aver ricevuto “assicurazioni diplomatiche” dalla Tunisia, secondo le quali Ben Khemais non sarebbe stato torturato dopo il rimpatrio. La Corte europea dei diritti umani non ha rinvenuto motivi per rivedere le proprie conclusioni espresse nel febbraio 2008 nella sentenza Saadi c. Italia, circa i numerosi e frequenti casi di tortura registrati in Tunisia nei confronti di persone anche soltanto sospettate di terrorismo. Queste conclusioni risultano, secondo la Corte, confermate dal rapporto di Amnesty International del 2008 sulla Tunisia. Le assicurazioni diplomatiche, sottolinea la Corte, non sono affidabili, se l’assenza di rischi di tortura e maltrattamenti non può essere affermata con certezza. Nel caso di Ben Khemais questo rischio c’è, motivo per cui l’espulsione ha costituito violazione dell’art. 3. Inoltre, avendo espulso Ben Khemais nonostante la richiesta di sospensione da parte della Corte, l’Italia è ritenuta aver violato anche l’art. 34 della Convenzione che stabilisce il diritto a un rimedio giudiziario effettivo, perché il livello di protezione che la giurisdizione della Corte avrebbe potuto garantire al ricorrente è stato irreversibilmente ridotto dall’espulsione in pendenza di giudizio. A seguito dell’espulsione, Ben Khemais è stato di fatto posto dall’Italia al di fuori dalla giurisdizione della Corte e ciò ha avuto effetti sull’esercizio del suo diritto di difesa e potrebbe averne in futuro sui rischi di tortura. La Corte ha riconosciuto al ricorrente un risarcimento, da parte dell’Italia, di 10.000 euro per i danni morali e di 5000 euro per le spese sostenute. “La decisione della Corte ribadisce un punto importante: le assicurazioni diplomatiche che una persona non verrà torturata al suo rientro nel paese di origine sono insufficienti e inaffidabili, ogniqualvolta non siano confortate inequivocabilmente dai fatti” – ha commentato la Sezione Italiana di Amnesty International. “Basandosi su questo genere di assicurazioni i governi indeboliscono il sistema dei trattati internazionali sui diritti umani, compreso il divieto assoluto di maltrattamenti e della tortura, privilegiando accordi bilaterali negoziati con paesi già noti per il mancato rispetto dei propri obblighi internazionali di prevenire e punire i maltrattamenti e la tortura”.

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