MISURE PREVENZIONE PERSONALI – ASSOLUZIONE PROCESSO- INCOMPATIBILITA’
- Luca Peruzzi
- 5 dic 2018
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CORTE DI APPELLO DI PALERMO, SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE, DECRETO DEL 20.06.2012, CASO LABITA BENEDETTO.
Con il decreto della Corte di Appello di Palermo si chiude uno dei casi più controversi in materia di esecuzione delle sentenze CEDU nel’ordinamento italiano. Pu in presena di una sentenza della CEDU del 200 che aveva condannato la Repubblica italiana per l’applicazione nei confrotni del LABITA della misura di prevenzione personale, cui era geneticamente legata anche quella patrimoniale, le Autorità italainze avevano sempre respinto la domanda di revoca ex tunc delle dette misure di prevenzione. La Corte di Cassazione con sentenza del 15.11.2011 ha annullato il decreto della Corte di Appello di Palermo che aveva respinto analoga istanza tendente alal revoca, affermando il principio secondo cui la condanna contenuta nella sentenza della CEDU, alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale – che ha dichiarato illegittimo l’art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un nuovo caso di revisione nel caso di condanne della CEDU per iniquità del processo- imponeva già la rivisitazione del processo di prevenzione. Nella sentnza della CEDU si affermava comunque l’incompatibilità della misura di prevenzione personale fondata sugli stessi elementi probatoriu ritenuti insufficienti nel processo penale nel qusle il LABITA è stato assolto dall’accusa di associaizone mafiosa.
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