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PROVA NUOVA – TESTIMONIANZA GIÀ ACQUISITA – MODIFICA – INSUSSISTENZA

Aggiornamento: 21 nov

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza del 16 settembre 2010

L’istituto della revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un’inedita disamina del deducibile (Cass. Sez. 2, sent. n. 762 del 11.1.2006) bensì l’emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del processo definito (Cass. Sez. 6, sent. n. 32384 del 18.6.2003) oppure di prove che, se anche preesistenti alla sentenza di condanna, risultanti o meno dagli atti, non hanno formato oggetto di valutazione, espressa o implicita, da parte del giudice investito della cognizione (Cass. Sez. 3, sent. n. 2562 del 10.6.1996).

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