Progetto InnocentI

LA REVISIONE PER CONTRASTO DI GIUDICATI : LA DESTRUTTURAZIONE IN SEDI PROCESSUALI DIVERSE DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

La questione posta dalla vicenda in esame non è statisticamente di frequente verificazione sebbene si inquadri in un più ampio scenario certamente non nuovo, tant’è che come giustamente messo in evidenza analizzando l’ambito di estensione del c.d. contrasto logico di giudicati ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. idoneo a fondare un’istanza di revisione, «le fattispecie che suscitano maggiori problemi in giurisprudenza sono quelle derivanti dalle pronunce di segno diverso emesse nei confronti di concorrenti nel medesimo reato» (5).

Il tema trova genesi nella diversità delle opzioni difensive disponibili quanto al rito da prediligere per la definizione processuale rispetto ad un’imputazione concorsuale (patteggiamento, abbreviato, ordinario), consentendo ciò la possibilità per ciascun imputato-concorrente in un reato a fattispecie plurisoggettiva di definire la propria posizione con modalità diverse rispetto a quelle dei coimputati. Altrettanto possibile è che gli esiti dei diversi procedimenti in relazione a singole posizioni possano divergere tra loro per variabili soggettive, come il difetto, appunto, dell’elemento soggettivo che deve sorreggere il compimento della condotta, od anche oggettive qualora incidenti sul piano della insussistenza del contributo concorsuale del singolo o addirittura del fatto tipico. A ben vedere, analoga questione si può porre anche in rapporto ad esiti processuali diversi tra loro seppur entrambi scaturenti dalle medesime tipologie di giudizio, ordinario o abbreviato, svolti però dinanzi a giudici ed in procedimenti distinti a causa di eventualità processuali che non ne hanno consentito lo svolgimento unitario e la definizione con la stessa tipologia di rito dinanzi al medesimo giudicante.

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