In tema di revisione, nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione. Al contrario rientrano nella nozione di prove nuove quelle ritualmente acquisite ma non valutate, di cui non si dà atto in motivazione nemmeno dal complesso del ragionamento condotto dai giudici.