La nuova fattispecie di pericolosità qualificata ex lett b) art. 4 del CAM, introdotta con il primo pacchetto sicurezza di cui al d.l. 92/008, non può applicarsi retroattivamente a situazioni consumate in epoca antecedente. Nel caso esaminato dalla Corte, il proposto era stato in effetti condannato per il reato di intestazione fittizia di beni commesso nel 2006, allora punito ai sensi dell’art. 12 quinquies del D.L. 306/92 e oggi sussunto nell’art. 512 bis, ma essa è stata elevata a fattispecie di pericolosità sociale, ai fini delle misure id prevenzione, soltanto con il Decreto Legge n. 92/2008, che aveva inserito i reati compresi nell’art. 51 bis del codice tra quelli per cui erano applicabili le misure di prevenzione.
Di conseguenza, il decreto di confisca si basava su una categoria criminologica non rilevante, all’epoca dei fatti, per la prevenzione, dunque da ritenersi prova legale.