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APPUNTI PER LA RELAZIONE SULLE VENDITE FORZATE DEI BENI CONFISCATI

La legge 31 maggio 1965, n.575, così come modificata dalla legge Rognoni La Torre n.646/82 (c.d. legge antimafia), non prende in considerazione i terzi creditori di somme di denaro e/o portatori di diritti sulle cose sequestrate e/o confiscate (di terzi l’art.2 ter della legge si occupa soltanto quando fa riferimento ai soggetti chiamati ad intervenire nel procedimento per fornire la prova di avere acquistato lecitamente beni che si presumono nella disponibilità del prevenuto).

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : BONGIORNOGIROLAMO.pdf

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