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CONFISCA DI PREVENZIONE - IMPRESA MAFIOSA - QUOTE SOCIALI DI TERZI - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la confisca disposta ai sensi dell’art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, di una impresa costituita in forma societaria, della quale sia stato accertato il carattere mafioso per il fatto di avere stabilmente operato avvalendosi della forza di intimidazione di un’associazione mafiosa e in cointeressenza con essa, si estende a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi comprese le quote sociali di terzi ), nonostante l’origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote, laddove sia accertata la disponibilità sostanziale della impresa da parte del proposto e laddove l’attività economica posta in essere risulti condotta sin dall’inizio con mezzi illeciti.

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 6 marzo 2015, n. 9774

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