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CONFISCA DI PREVENZIONE – INVALIDITA’ GENETICA – IRREVERSIBILITA’ ABLAZIONBE – IRRILEVANZA – DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DELL’ERRORE

Il provvedimento di confisca deliberato ai sensi della Legge 31 maggio 1975, n. 575, articolo 1 ter, comma 3, (disposizioni contro la mafia) e’ suscettibile di revoca “ex tunc” a norma della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 7, comma 2, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita’), allorche’ sia affetto da invalidita’ genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell’errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l’irreversibilita’ dell’ablazione determinatasi, che non esclude la possibilita’ della restituzione del bene confiscato all’avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita” (cfr. Sez. un., n. 57 del 19/12/2006, dep. 08/01/2007, Auddino e altro, Rv. 234955).

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA PENALE, SENTENZA NR. 3451 DEL 3.12.2014- 19.02.2015

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