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CONFISCA DI PREVENZIONE – VALUTAZIONE DELLA PROVA

Aggiornamento: 21 nov

dI Salvatore Laganà Presidente del Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione – di Reggio Calabria L’art. 12 sexies, come è noto, prevede una particolare ipotesi di confisca obbligatoria, che colpisce il denaro, i beni o le altre utilità di cui in condannato (anche a seguito di richiesta di applicazione pena) per determinati reati tassativamente elencati non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito od alla propria attività economica. L’art. 10 bis L. 24 luglio 2008 n. 125 ha inserito il comma 2 ter relativo alla c.d. confisca per equivalente, che consente al giudice, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, di ordinare la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, al prezzo o al profitto del reato, nonché il comma 2 quater che estende le disposizioni di cui al comma 2 bis (cioè l’applicazione di alcune norme in materia di gestione dei beni sequestrati e confiscati previste dalla L. n. 575/1965) anche in caso di condanna e di applicazione pena per i reati ivi espressamente previsti….

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