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CONFISCA PREVENZIONE – CORRELAZIONE CON DOMANDA DI PREVENZIONE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE SECONDA PENALE, SENTENZA DEL 23.01.2007 NR. 5248

In materia di misure di prevenzione , una volta avviata l’azione da parte del procuratore della Repubblica o del questore, il tribunale ha il potere di disporre, “ex officio”, le indagini più opportune e di acquisire le relative risultanze ai fini della decisione sulla confisca, senza che l’esercizio di siffatto potere possa far venire meno la correlazione della decisione con l’accusa, dal momento che la contestazione attiene sempre e soltanto alla sproporzione tra beni in sequestro e redditi apparenti o dichiarati. (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 26 maggio 2005) In senso sostanzialmente conforme per i poteri del tribunale Sez. II, 14 febbraio 1997, Nobile, in questa rivista, 1997, p. 3170. Il potere di disporre d’ufficio nuove indagini patrimoniali, oltre quelle speciali espletate dal procuratore della Repubblica o dal questore, trova espresso fondamento nel comma 1 dell’art. 2-ter l. n. 575 del 1965, con la conseguenza che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il tribunale, sempre d’ufficio, può poi disporre il sequestro e la confisca dei beni, qualora risultino di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e all’attività economica svolta, ossia rimanendo nei limiti della necessaria correlazione tra l’accusa, come già esercitata con l’azione di prevenzione dagli organi competenti, e la decisione.

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