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CONFISCA SENZA CONDANNA – INVERSIONE ONERE PROBATORIO SULLA LECITA PROVENIENZA – VIOLAZIONE ART. 1 PROT. 1 CEDU – PROPERTY ACT BULGARO ILLEGITTIMO

Con la sentenza del  3 marzo 2015, Dimitrovi c. Bulgaria, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo puntualizza i limiti della confisca senza condanna, idonea alla rivisitazione giurisprudenziale dell’istituto italiano della confisca di prevenzione antimafia disciplinata dal codice antimafia.

Il caso di specie  riguarda la specifica forma di ablazione della proprietà,  disciplinata dal Citizens’ Property Act (CPA) bulgaro. Si tratta di una forma di confisca non qualificata come misura “penale”, non è formalmente volto all’ablazione di proventi di reato, né viene adottato all’esito di un procedimento penale.

La misura de qua, ai sensi del CPA bulgaro, è volta a confiscare “any unlawful or non-work-related income”, presumendosi tali, fino a prova contraria: a) i patrimoni manifestamente sproporzionati rispetto ai redditi legittimamente percepiti dalla persona e dai membri del nucleo familiare; b) le spese della persona e dei suoi familiari manifestamente eccedenti i redditi leciti. La confisca viene adottata dal pubblico ministero di sua stessa iniziativa oppure in seguito a segnalazioni provenienti da una commissione regionale competente in materia; in ogni caso non occorre che siano stati accertati reati o altre precedenti condotte penalmente rilevanti.

La Corte europea conclude che la confisca in esame costituisce un’interferenza illegittima nel diritto al pacifico godimento dei propri beni riconosciuto dall’art. 1 Prot. add. Cedu, in quanto: i) la legge pone un eccessivo margine di arbitrarietà in capo all’autorità procedente, la quale risulta libera di aprire, sospendere, chiudere ed aprire nuovamente il procedimento in qualunque momento (§ 46, 49); ii) viene posto unonere probatorio eccessivo a carico della persona, obbligata a dimostrare la legittima provenienza di beni acquistati in un periodo di tempo indeterminato; iii) è indefinito, e quindi imprevedibile, il concetto di “unlawful income”, posto che nessuna violazione normativa, tributaria o penale, viene contestata ai ricorrenti (§ 47); iv) l’assenza, fra i presupposti applicativi della misura, della necessaria provenienza da reato o da evasione fiscale dei beni confiscati rende impossibile ravvisare un legittimo scopo di interesse pubblico, il cui perseguimento possa giustificare l’intrusione nel diritto di proprietà della persona (§ 51-54).

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, SEZIONE QUARTA, CASO DIMITROVI  C/BULGARIA, SENTENZA DEL 03.03.2015

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