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LA COMPETENZA IN MATERIA DI REVISIONE – NATURA GIURIDICA

Aggiornamento: 21 nov

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA PENALE, SENTENZA DEL 3.3.2009.

Ha natura territoriale e non funzionale la competenza ex art. 11 c.p.p. della Corte d’appello per il giudizio di revisione conseguente all’accoglimento del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità della richiesta. (Fattispecie nella quale la Corte ha precisato che la regola espressa dall’art. 11, comma 2, c.p.p. è dettata per il solo caso di magistrati che si trovino nelle posizioni indicate dalla norma, e non costituisce criterio di competenza territoriale con riguardo alle richieste di revisione , nelle quali non sussiste il presupposto di un magistrato in tal senso coinvolto). Rigetta, App. Caltanissetta, 10 Luglio 2008

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