LA COPERTURA COSTITUZIONALE DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE
- Luca Peruzzi
- 14 dic 2018
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La confisca di prevenzione ex legge n. 575/1965 è uno strumento di difesa dei cittadini da soggetti particolarmente pericolosi che potrebbero utilizzare i beni accumulati con comportamenti malavitosi per rafforzare maggiormente i propri poteri, strumento la cui efficacia nel contrasto ai fenomeni di criminalità ha indotto il legislatore ad estenderne l’operatività anche al terrorismo internazionale (art. 7 d.l. n. 374/2001 convertito in l. n. 438/2001). Si tratta dunque di un provvedimento dalla sicura finalità preventiva, non privo di effetti sanzionatori, la cui compatibilità con la Costituzione è stata vagliata dal giudice delle leggi. Nella sentenza n. 335/96 si è affermato che la confisca non ha la sua ragion d’essere nei caratteri dei beni che ne vengono attinti, giacchè è rivolta “non a beni come tali, in conseguenza della loro sospetta provenienza illegittima, ma a beni che, oltre a ciò, sono nella disponibilità di persona pericolosa, in quanto sospetta di appartenere ad associazioni di tipo mafioso”. “La pericolosità del bene, per così dire, è considerata dalla legge derivare dalla pericolosità della persona che ne può disporre”. Siffatta indicazione, relativa al nesso inscindibile della confisca con la pericolosità del soggetto che dispone del bene, la si ritrova anche nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Ai sensi dell’art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo “ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della proprietà se non per cause di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale”…….SEGUE
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