LA REVISIONE: QUARTO GRADO DI GIUDIZIO? PROBLEMI APPLICATIVI
- Luca Peruzzi
- 2 ott 2018
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 21 nov
La revisione non è, (né deve diventare) un giudizio di quarto grado poiché, nell’attuale struttura essa continua ad essere rimedio straordinario, a tipologia vincolata, con fisionomia tripartita siccome finalizzata alla ricerca della verità (630 lett. E), alla eliminazione del conflitto dei giudicati (630 lett. A e B), allo accertamento delle anomalie processuali (630 lett. D). Tuttavia va preso atto, esaminando le origini e la evoluzione dell’istituto (dal CPP del 1913 ad oggi) della tendenza di un progressivo ampliamento della casistica (sia a livello di previsione legislativa, sia a livello di giurisprudenza) anche per effetto, nei recenti decenni, degli “IMPUT” di natura e costituzionale e comunitaria che ne hanno vieppiù evidenziato la funzione servente rispetto ai diritti fondamentali della persona, piuttosto che al prestigio dell’amministrazione della giustizia, nonché di una esegesi tendenzialmente ispirata al “FAVOR REVISIONIS”, nell’ottica di una esigenza di civiltà giuridica volta a ridurre al minimo l’area dell’errore giudiziario: forte è dunque, la tentazione di introdurre nella prassi giudiziaria, più o meno consapevolmente, più o meno surrettiziamente revisioni “camuffate” che nulla, con i testè enunciati e assolutamente condivisibili principi, hanno a che spartire……
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