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MISURE DI PREVENZIONE E PENA DELL’ERGASTOLO – INCOMPATIBILITÀ

Nei confronti di una persona definitivamente condannata all’ergastolo non può essere disposta l’applicazione di una misura di prevenzione, neppure con la riserva del differimento della effettiva esecuzione della stessa al momento ( peraltro incerto nell’an e nel quando ) della cessazione dell’espiazione della pena. Sentenza del Tribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione, del 26.6.1996.

SCARICA IL DOC. ALLEGATO: misureprevenzioneergastolo.pdf

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