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MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI – REVOCA EX TUNC – RIPARAZIONE ECONOMICA – ESCLUSIONE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 643 cod. proc. pen., per contrasto con artt. 3 e 24, quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione  anche in relazione alla revoca della misura di prevenzione  personale o patrimoniale, con effetto “ex tunc”, in rapporto al diverso trattamento sanzionatorio previsto per i casi di revisione della condanna penale, trattandosi di situazioni diverse, non comparabili, e non essendo irragionevole una scelta legislativa differenziata.

Corte di Cassazione, Sezione quarta penale, Sentenza 30 gennaio 2015, n. 4662

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