top of page

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI – REQUISITO DI LEGALITA’ – DETERMINATEZZA DEL PRECETTO E PREVEDIBILITA’ DELLE CONSEGUENZE- NECESSITA’

Aggiornamento: 21 nov

La Corte EDU (in composizione ristretta) ravvisa all’unanimità la violazione del diritto alla libera circolazione (stabilito nell’art. 2 del Protocollo addizionale n. 4), a motivo dell’indeterminatezza delle espressioni contenute nelle prescrizioni impostegli nella misura di prevenzione. La Corte – al riguardo – si riallaccia al precedente della Grande Chambre del 2017 De Tommaso c. Italia. Tale pronunzia è – com’è evidente – successiva al procedimento qui in esame, come pure è posteriore a esso la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 24 del 2019 (pure richiamata nel n. 14 della sentenza), che ha dichiarato in parte illegittimo l’art. 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011, cui gli artt. 6 e 8 si agganciano.

Il ricorrente, Sergio Gangemi era stato attinto, nel 2013, dalla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per provvedimento del tribunale di Latina, in quanto delinquente abituale e soggetto che viveva dei proventi di attività delittuose, ai sensi degli artt. 1, 6 e 8 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Gli era stato prescritto (tra l’altro) di “vivere onestamente e di rispettare le leggi”. Il procedimento si era concluso definitivamente nel 2017, allorché la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso.

Al ricorrente sono assegnati 7 mila euro per il danno morale e nulla per le spese, perché non richieste. Leggi di più:

Post correlati

Commenti


WhatsApp Image 2025-02-18 at 16.23_edite

E' un organizzazione nazionale non governativa, senza scopo di lucro, dedicata istituzionalmente alla revisione dei casi giudiziari controversi ed all'affermazione dell'innocenza delle persone ingiustamente condannate

fai parte anche tu della nostra storia

logo-bianco.png

FONDAZIONE GIUSEPPE GULOTTA
C.F. 91046340484 
Lung' Arno alle Grazie 2, 50122 Firenze

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

© 2025 Progetto innocenti - Powered by FRAWEB SRL

bottom of page