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REATI NECESSARIAMENTE PLURISOGGETTIVI – CONFLITTO DI GIUDICATI – RILEVANZA SU ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE LEGALE

Aggiornamento: 21 nov

Pur con riferimento alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. ma estensibile per identità di ratio al caso in esame, secondo cui è suscettibile di revisione, a norma dell’art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza irrevocabile di applicazione della pena emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del privato corruttore, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto a carico del pubblico ufficiale imputato del delitto di corruzione, posta l’inconciliabilità delle due pronunce per l’impossibilità di ipotizzare il predetto reato in assenza dell’attività coordinata del corruttore e del corrotto”.

Peraltro, ha rilevato il Collegio, “analogheconclusioni sono state affermate con riferimento ad altre figure di reato necessariamente plurisoggettive, come le fattispecie associative, per la cui sussistenza è richiesta la partecipazione di almeno tre persone: l’esclusione della presenza del numero minimo di partecipanti all’associazione richiesto dalla legge per effetto di una sentenza definitiva assolutoria implica non un semplice contrasto valutativo in relazione alle posizioni dei coimputati del medesimo reato definitivamente condannati, ma il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza di cui si chiede la revisione. Si è difatti affermato che, in tema di revisione, il fatto dell’esistenza dell’associazione per delinquere di stampo mafioso posto a fondamento della sentenza di condanna, o di applicazione della pena, nei confronti di un associato, non può conciliarsi con altra sentenza penale irrevocabile che assolva, ‘perché il fatto non sussiste’, tutti gli altri imputati della stessa associazione”.


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