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REVISIONE -DIVERSA VALUTAZIONE DEL DEDOTTO E DEDUCIBILE

Corte di Cassazione sezione quinta penale, Sentenza del 06 luglio 2010 –

E’ noto che l’istituto della revisione è un mezzo straordinario di impugnazione che consente, eccezionalmente e nei casi tassativamente previsti, di rimuovere gli effetti del giudicato , dando priorità all’esigenza di giustizia sostanziale, per cui non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un’inedita disamina del deducibile (Cass., sez. 2, 11 gennaio 2006, n. 762), bensì l’emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del processo definito (Cass., sez. 6, 18 giugno 2003, n. 32384) oppure di prove che, se anche preesistenti alla sentenza di condanna, risultanti o meno dagli atti, non hanno formato oggetto di valutazione, espressa o implicita, da parte del giudice investito della cognizione (Cass., sez. 3, 10 giugno 1996, n. 2562).

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