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REVOCAZIONE DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE – PROVA NUOVA – VALUTAZIONI SCIENTIFICHE – AMMISSIBILITA’ – CONDIZIONI

Inammissibile si manifesta la proposta diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali gia’ noti. Essa invero puo’ costituire “prova nuova” ai sensi dell’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c), solo quando risulti fondata su nuove metodologie, dal momento che queste ultime, e le applicazioni dei relativi principi tecnico – scientifici, possono condurre non solo ci valutazioni diverse, ma anche alla cognizione di fatti nuovi, se accreditate e ritenute pienamente attendibili dalla comunita’ scientifica (ASN 201112751-RV 250049).

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE QUINTA PENALE, SENTENZA NR. 5.6.2014 NR. 23598

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