AMMISSIBILITÀ REVISIONE – MANIFESTA INFONDATEZZA – LIMITI GIUDIZIO
- Luca Peruzzi
- 26 set 2018
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Aggiornamento: 21 nov
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA PENALE, SENTENZA NR. 35078 DEL 14 AGOSTO 2013
In ordine al vaglio preliminare di ammissibilita’ della richiesta, previsto dall’articolo 634 c.p.p., se questa sia fondata sull’asserita esistenza di una prova nuova, il relativo accertamento va condotto mediante una sommaria delibazione dei nuovi elementi addotti per stabilire se siano in astratto idonei a condurre il ragionamento probatorio ad un diverso esito, favorevole al proscioglimento del condannato, ed a superare cosi’ la valutazione delle prove a suo tempo raccolte nel giudizio di cognizione.
Tale giudizio si distingue da quello piu’ completo conducibile ai sensi dell’articolo 637 c.p.p., dal momento che le considerazioni su affidabilita’, persuasivita’ e congruenza della fonte di prova e della sua efficacia dimostrativa devono emergere come immediate e dirette e non essere frutto di un complesso ed articolato procedimento valutativo, che anticipi il giudizio di merito sulla revisione. In altri termini, il requisito della manifesta infondatezza della domanda deve essere tale da rendere evidente anche a fronte di un esame sommario e preliminare che le ragioni prospettate non sono in grado di consentire una verifica sull’esito del giudizio gia’ esaurito; tale qualita’ va intesa come carattere “tutto intrinseco alla domanda”, ossia come capacita’ persuasiva della richiesta in se’ considerata, mentre ogni indagine sull’effettiva idoneita’ delle allegazioni del richiedente a dimostrare l’errore contenuto nel giudicato ed a superarlo, sostituendovi un verdetto assolutorio, resta demandata alla fase di merito.
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