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CASO NAVARRA, LA SENTENZA DI REVISIONE

Aggiornamento: 21 nov

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza del 10.12.2009. Ciò significa che il giudice della revisione deve esaminare e valutare le nuove prove raccolte prima singolarmente e poi unitariamente per compararle infine con quelle assunte e valutate nel processo di cognizione al fine di verificare la resistenza di queste ultime (Cass., Sez. 4^, 7 aprile 2005 – 28 giugno 2005, n. 24291, CED 231734). Diversamente opinando in presenza di prove nuove si perverrebbe ad un azzeramento delle prove poste a fondamento della condanna non previsto e non consentito dalle disposizioni che disciplinano il processo di revisione

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