CHIAMATA CORREITÀ SOTTO TORTURA- CODICE RITO PREVIGENTE- UTILIZZABILI
- Luca Peruzzi
- 20 set 2018
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 21 nov

CORTE DI APPELLO DI CATANIA, SENTENZA DEL 20 LUGLIO 2012, CASO FERRANTELLI E SANTANGELO.
L’accertata illegalità della prova, nella specie la chiamata in correità estorta con la tortura, nel codice di rito previgente non determinava l’inutilizzabilità, a differenza dell’art. 188 c.p.p. vigente che prevede espressamente detta sanzione processuale. Purtuttavia, la Corte catanese ha ritneuto che le accertate torture poste in essere dai carabinieri a danno del chiamante in correità, nonchè a dnnod egli stessi arrestati per estorcergli la confessione, determina una rivalutazione dell’attendibilità di quella chiamata e di quelle confessioni e incrina profondamente il quadro probatorio posto a fondamento della condanna. La sentenza anzidetta chiude dopo 36 anni la vicenda della strage di Alcamo marina per l quale furono condannati Ferrantelli Vincenzo e Santangelo Gaetano. “Al di là del risultato processuale, senza dubbio importante, la sentenza in esame non pare condivisibile laddove afferma che secondo il codice previgente la confessione estorta con tortura non determina l’inutilizzabilità. Ed infaatti, il divieto di tortura era già codificato in molte convenzione internazionali a tutela dei diritti umani, convenzioni ratificate anche dallo Stato italiano”, così ha commentato l’avvocato baldassare lauria, nella foto,direttore di Progetto Innocenti. “La sentenza in esame se da un lato rende giustizia dall’altro lascia irrisolto uno dei più grandi misteri della storia della Repubblica Italiana”, ha aggiunto Lauria.
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