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CONCORSO ESTERNO ASSOCIAZIONE MAFIOSA – VIOLAZIONE ART. 7 CEDU – REVISIONE DELLA SENTENZA

Aggiornamento: 21 nov

Ferma restando la ricognizione dei rimedi derivanti dall’articolo 46 Conv. Eur. di cui si dira’ a breve – non puo’ accedersi ad una lettura “generalizzante” del giudizio esecutivo come luogo flessibile in cui scaricare ogni questione correlata alla esistenza di “vizi o violazioni” in tesi verificatesi in cognizione, posto che il valore del giudicato (e della sua tendenziale intangibilita’) resta integro nella sua dimensione di strumento di certezza e stabilita’ delle relazioni giuridiche e sociali (si vedano, sul tema, Sez. U. n. 37345 del 2015, in tema di revocabilita’ della sospensione condizionale della pena, nonche’ la stessa decisione CEDU del 28 giugno 2007 Perez Adrias contro Spagna, e la decisione n. 230 del 2012 emessa dalla Corte Costituzionale proprio in relazione all’articolo 673 c.p.p. nella parte in cui non prevede la revoca della decisione di condanna in rapporto ad evoluzioni giurisprudenziali favorevoli diverse dalla abolitio criminis) pur con gli adattamenti resi necessari dall’emersione di esigenze di “rivisitazione” dei contenuti della decisione irrevocabile, esigenze che vanno intese come eventi eccezionali e correlati a norme giuridiche ben identificate, tali da rendere pressocche’ “meccanico” il compito assegnato in via straordinaria al giudizio esecutivo.

In caso di necessaria discrezionalita’ circa l’an della responsabilita’ penale , per fatti sopravvenuti potenzialmente incidenti sul giudicato, lo strumento sistematico di intervento va individuato nel diverso strumento giuridico della revisione (impugnazione straordinaria) come meglio si dira’ nel prosieguo.

3.2 Passando al secondo punto preliminare, non vi e’ dubbio che, nel contesto sin qui descritto, l’incidente di esecuzione e’ stato utilizzato – in momenti storici caratterizzati dalla impossibilita’ di accedere alla impugnazione straordinaria della revisione- anche come strumento utile a realizzare l’adeguamento interno al “giudicato CEDU, che per definizione (l’articolo 35 della Conv. Eur. detta la regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne come condizione di ricevibilita’ del ricorso individuale) incide su un giudizio approdato, nel sistema interno, a decisione irrevocabile.

Cio’ e’ accaduto in diversi casi, antecedenti all’anno 2011, tramite una interpretazione estensiva e adeguatrice della disposizione di legge contenuta nell’articolo 670 (con declaratoria di ineseguibilita’ del titolo) per violazioni constatate dalla CEDU e relative ai contenuti dell’articolo 6, comma 3 Conv. Eur. in tema di equita’ del processo.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA PENALE, SENTENZA DEL 11.10.2016 NR. 3080.

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